Art. 15 
 
 
            Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto 
                   degli impegni o altri obblighi 
 
  1. Ai fini  e  per  gli  effetti  dell'art.  35,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,  in  caso  di
mancato rispetto: 
    a)  degli  impegni  ai  quali  e'  subordinata   la   concessione
dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali  del
regolamento (UE) n. 1305/2013; 
    b) oppure se pertinenti,  degli  altri  obblighi  dell'operazione
stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione  nazionale
ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare  per
quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti
minimi  relativi   all'uso   dei   fertilizzanti   e   dei   prodotti
fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della superficie in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno
2018, n. 5465 e infine, come l'«attivita' agricola  minima»,  di  cui
allo stesso decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465; 
si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una  riduzione
o l'esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del
pagamento, dell'importo complessivo dei  pagamenti  ammessi  o  delle
domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento  e  per
la coltura,  il  gruppo  di  colture,  la  tipologia  di  operazione,
parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni
violati;  la  violazione  di  impegni  pluriennali  e'  regolata  dal
successivo  art.  19.  I  «requisiti  minimi  relativi  all'uso   dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari», ai sensi  degli  articoli
28 e 29  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  dell'art.  39  del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii., i «criteri di mantenimento
della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla  coltivazione»
e l'«attivita' agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465,
si applicano, alla Superficie oggetto d'impegno (SOI) in accordo  con
quanto stabilito dai documenti programmatori regionali. 
  2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3%, del
5% o del 10% ed e' determinata  in  base  alla  gravita',  entita'  e
durata  di  ciascuna  violazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'Allegato 4. 
  3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la  sanzione
se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio  all'inadempienza
entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del  regolamento
(UE) n. 640/2014.