Art. 25 Sondaggi politici ed elettorali 1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalita' di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato. 3. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere ad una verifica campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalita' di contatto e di risposta degli intervistati, nonche' della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilita'. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a: a) la popolazione di riferimento, la lista da cui e' stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unita' campionarie; b) rappresentativita' del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore e del livello di confidenza. c) qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovra' fornire le seguenti informazioni: i) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio; ii) il metodo utilizzato per l'integrazione dei diversi risultati; iii) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni. 4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell'Autorita'.