Art. 23 
 
                   Sondaggi politici ed elettorali 
 
  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica  il  Regolamento
in materia di pubblicazione e diffusione di  sondaggi  sui  mezzi  di
comunicazione di massa di cui  alla  delibera  n.  256/10/CSP  del  9
dicembre 2010. 
  2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto,
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o,  comunque,  diffondere  i
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni  e  sugli
orientamenti politici e di  voto  degli  elettori.  Tale  divieto  si
estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle  rilevazioni
che, per le modalita' di realizzazione e diffusione, possono comunque
influenzare l'elettorato. 
  3. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere ad una  verifica
campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio  e  alla
corrispondenza  dei  parametri  risultanti  dalla  nota   informativa
pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 8 della legge 22 febbraio  2000,  n.  28.  A  tal  fine  le
imprese devono tenere copia delle avvenute modalita' di contatto e di
risposta degli intervistati, nonche' della metodologia e delle  serie
storiche   utilizzate   per   consentirne   la   replicabilita'.   In
particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali
dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a: 
    a) la popolazione di  riferimento,  la  lista  da  cui  e'  stato
selezionato il  campione  ed  il  metodo  di  contatto  delle  unita'
campionarie; 
    b) rappresentativita' del  campione,  inclusa  l'indicazione  del
margine di errore e del livello di confidenza. 
    c) qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione  dei
dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto  realizzatore  dovra'
fornire le seguenti informazioni: 
      i) la popolazione di riferimento, il periodo di  riferimento  e
la dimensione del campione di ogni sondaggio; 
      ii)  il  metodo  utilizzato  per  l'integrazione  dei   diversi
risultati; 
      iii)  il  margine  di  errore  della  stima  ottenuta  con   la
combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni. 
  4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con  il
soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi  resi  noti
attraverso la pubblicazione del  provvedimento  di  accertamento  sul
sito web dell'Autorita'.