Art. 12 
 
          Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento 
                Stoppani sito nel Comune di Cogoleto 
 
  1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi  urgenti
necessari per risolvere la grave situazione tuttora in  essere  nello
stabilimento Stoppani sito nel Comune di  Cogoleto  in  Provincia  di
Genova,  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3554 del 5 dicembre  2006,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede,(( entro novanta giorni)) dalla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  alla  individuazione  delle  misure,   degli
interventi e alla ricognizione delle relative risorse  disponibili  a
legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attivita'  di
cui alla suddetta ordinanza, ((compresa  l'attivita'  di  gestione  e
smaltimento del percolato della  discarica  di  Molinetto)),  e  alla
riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la  realizzazione  delle
attivita' cosi' individuate,  da  svolgere  entro  il  ((31  dicembre
2021)), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non  oltre  la
scadenza del termine  del  ((31  dicembre  2021)),  del  Prefetto  di
Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300,  al  quale  sono  attribuiti  i  poteri  di  cui
all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135.  Il  Prefetto  ha
facolta': di procedere all'intimazione e  diffida  ad  adempiere  nei
confronti  dei  soggetti  responsabili  per  lo   svolgimento   degli
interventi di caratterizzazione, messa in  sicurezza  e  bonifica  di
loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in
caso di inadempienza e di rivalsa, in  danno  dei  medesimi,  per  le
spese a tal fine sostenute; ((di mantenere in servizio  il  personale
assunto a tempo pieno e determinato gia' dipendente dalla Immobiliare
Val Lerone Spa e gia' formato,  assicurando  il  trasferimento  dello
stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata l'esecuzione
degli interventi di caratterizzazione, di messa  in  sicurezza  e  di
bonifica)); di adottare  provvedimenti  derogatori  circa  i  rifiuti
pericolosi in deposito presso il Sito di  interesse  nazionale  (SIN)
Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del  perimetro
del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la
discarica  di  Molinetto,  ((previo  aggiornamento   dell'istruttoria
tecnica  per  la  verifica   preventiva   dei   volumi   accoglibili,
limitatamente ai rifiuti conferibili  nella  discarica  nel  rigoroso
rispetto  dei  limiti  di  cui  alla  normativa  vigente,  da   parte
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) nonche' degli  altri  enti,  anche  avvalendosi  del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n.  132,  procedendo  ))anche  mediante  occupazione  di
urgenza  ed  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti   per
l'esecuzione delle opere e degli  interventi;  di  avvalersi  di  non
oltre   tre   esperti   nelle   materie   tecniche,   giuridiche   ed
amministrative,  ai  quali  e'  corrisposta   un'indennita'   mensile
omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad  esclusione  del
trattamento  di  missione;  ((di  indire,  ove  ritenuto  necessario,
conferenze di servizi, entro  sette  giorni  dall'acquisizione  della
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza  di  servizi  il
rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente  o  non
dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e'  comunque
legittimata  a  deliberare.  Il  dissenso  manifestato  in  sede   di
conferenza di servizi deve  essere  motivato  e  recare,  a  pena  di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso   espresso   da
un'amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', la  determinazione,
in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
241,  e'  subordinata  all'assenso,  rispettivamente,  del  Ministero
competente, ove l'amministrazione dissenziente  sia  statale,  ovvero
della  giunta  regionale,   in   caso   di   dissenso   espresso   da
un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro  sette  giorni
dalla richiesta.)) 
  2. Per l'espletamento del proprio incarico il  Prefetto  di  Genova
puo' individuare, d'intesa con il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e con il  Presidente  della  Regione
Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati  specifici  settori
di  intervento  sulla  base  di  direttive  impartite  dal   medesimo
Prefetto. 
  3. Per le attivita' di cui al  presente  articolo  il  Prefetto  di
Genova e' autorizzato,  altresi',  ad  avvalersi,  mediante  apposita
convenzione, della Sogesid S.p.a., nonche' di altre societa' in house
delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  dotate  di  specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a  rete  per  la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,
delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti
pubblici  che  operano  nell'ambito   delle   aree   di   intervento,
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili  per  le
attivita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad avvalersi  fino
ad un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente  alle
amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando  o
di distacco secondo i rispettivi ordinamenti,  conservando  lo  stato
giuridico  ed  il  trattamento  economico   dell'amministrazione   di
appartenenza.  Per  l'attuazione  degli  interventi  individuati  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili,
urgenti e di pubblica utilita', il Prefetto, ove  non  sia  possibile
l'utilizzazione  delle  strutture   pubbliche,   puo'   affidare   la
progettazione a liberi professionisti. 
  ((5. All'attuazione del presente articolo ad  eccezione  del  comma
5-bis,)) si provvede  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale aperta presso la  tesoreria  statale  ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554  del
5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette  risorse,  gia'
assegnate al Commissario delegato per il superamento dello  stato  di
emergenza  di  cui  alla  citata   ordinanza,   da   destinare   alla
realizzazione   degli   interventi    individuati    dal    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai  sensi  del
comma  1,((  al  pagamento  dei  lavori  e  delle  opere  eseguiti  e
contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3554
del 5 dicembre 2006 ))ed alle altre attivita' previste  dal  presente
articolo, il Prefetto di  Genova  subentra  nella  titolarita'  della
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine  di
garantire il proseguimento delle attivita' di messa in  sicurezza  in
atto, ((per il limitato periodo intercorrente tra la data di  entrata
in vigore del presente decreto e l'emanazione del  provvedimento  per
l'individuazione delle misure e degli  interventi  di  cui  al  primo
periodo del comma 1)), continuano ad avere effetto le disposizioni di
cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per ((le finalita' di  cui  al  presente
comma))  gli  atti  adottati  sulla  base  della   stessa   ordinanza
continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020. 
  ((5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di  messa
in sicurezza e di riutilizzo  delle  aree  del  SIN  Stoppani,  e  in
particolare quelli relativi al trattamento delle acque di  falda,  e'
autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari
a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.)) 
  6. Per il compimento delle iniziative necessarie,  il  Prefetto  di
Genova e' autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base  di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione
Liguria: 
  a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19; 
  b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38,  39,  40,
41, 42, 117 e 119; 
  c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
      1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi  3,
4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14,  111,
140, 162, 209, 213; 
      2) limitatamente ai lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  di
cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52,  53,  59,  60,
61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a  7,  126,  142,  143,
144, 158, 161, 174; 
    d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107,  108,
124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252 (escluso il comma  7),  253  limitatamente  alle  norme
procedimentali e sulla competenza, art. 113, tabella 3  dell'allegato
5 alla parte terza relativamente ai parametrici di cui ai  numeri  1,
2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51,  articoli  183,
comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281; 
    e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1; 
    f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, 16 e 17; 
    g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 30; 
  h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14,  15,
16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45; 
  i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23,
24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154; 
  l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42; 
  m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25,  31,
35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102; 
  n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4,  5,  6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; 
  o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9; 
  p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9; 
  q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30; 
  r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10; 
  s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, art. 4; 
  t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14,  17,
18, 19 e 24; 
  u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, art. 8; 
  v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 18 e 25; 
  z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4; 
      aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.