Art. 22 
 
                  Qualita' dei supporti dati ottici 
 
  1. Gli operatori economici garantiscono un'elevata leggibilita' dei
supporti dati ottici. 
  Una qualita' dei supporti dati ottici di almeno 3.5 in  conformita'
alla norma ISO/IEC 15415:2011 per i supporti dati  bidimensionali,  o
in conformita' alla norma ISO/IEC 15416:2016 per i simboli lineari e'
considerata  rispondente  alle  prescrizioni  di  cui   al   presente
articolo. 
  2. Gli operatori economici garantiscono che i supporti dati  ottici
siano in grado di rimanere leggibili per almeno cinque anni  dopo  la
loro creazione.