Art. 20 
 
              Meccanismi di riallocazione della potenza 
 
  1.  Al  fine  di  massimizzare  il  tasso  di  realizzazione  degli
impianti, perseguendo contemporaneamente una  differenziazione  delle
fonti di approvvigionamento, il  GSE  nell'ambito  dello  svolgimento
delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine,  i  seguenti
meccanismi di riallocazione della potenza. 
  2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di  uno
dei gruppi A e B siano inferiori al contingente  e,  contestualmente,
le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo  siano  superiori
al contingente,  la  potenza  non  utilizzata  del  primo  gruppo  e'
trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne  la
graduatoria. La quantita' di potenza traferita e' determinata dal GSE
a parita' di costo indicativo medio annuo degli incentivi,  calcolato
con le modalita' utilizzate per il  contatore  di  cui  all'art.  27,
comma 2, del decreto 23 giugno 2016. 
  3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere  dalla  seconda
procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo  e'  quella
indicata nelle Tabelle 2 e 3,  sommata  a  quella  eventualmente  non
aggiudicata  nella  precedente  procedura,  tenendo  conto,  per  gli
impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di  cui
al comma 2. 
  4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e  B,  a  decorrere  dalla
terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte  le
seguenti condizioni: 
    a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per  ciascun
gruppo e' superiore al 130% della potenza messa a disposizione; 
    b)  la  potenza  totale  degli  impianti  idonei  e'  costituita,
nell'ambito  di  ciascun  gruppo,  per  piu'  del  70%  da   impianti
alimentati dalla stessa fonte e si registra una  potenza  offerta  in
esubero della fonte minoritaria pari  almeno  al  20%  della  potenza
messa a disposizione; 
    c)  il  valore  medio  delle  riduzioni  offerte  dagli  impianti
alimentati dalla fonte minoritaria e'  almeno  pari  alla  meta'  del
valor medio delle  offerte  di  riduzione  formulate  dagli  impianti
alimentati dalla fonte di cui alla lettera b). 
  5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui  al  comma
4, il GSE forma due distinte graduatorie, garantendo  un  contingente
sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte  minoritaria
fino ad un massimo del 30% del contingente e  assegnando  la  potenza
residua all'altra fonte. Le graduatorie  sono  formate  separatamente
per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalita'  e  i  criteri  di
selezione di cui all'art. 14.