Art. 20 Meccanismi di riallocazione della potenza 1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, perseguendo contemporaneamente una differenziazione delle fonti di approvvigionamento, il GSE nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza. 2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo e' trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne la graduatoria. La quantita' di potenza traferita e' determinata dal GSE a parita' di costo indicativo medio annuo degli incentivi, calcolato con le modalita' utilizzate per il contatore di cui all'art. 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016. 3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere dalla seconda procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo e' quella indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata a quella eventualmente non aggiudicata nella precedente procedura, tenendo conto, per gli impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di cui al comma 2. 4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B, a decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni: a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo e' superiore al 130% della potenza messa a disposizione; b) la potenza totale degli impianti idonei e' costituita, nell'ambito di ciascun gruppo, per piu' del 70% da impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza messa a disposizione; c) il valore medio delle riduzioni offerte dagli impianti alimentati dalla fonte minoritaria e' almeno pari alla meta' del valor medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla lettera b). 5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui al comma 4, il GSE forma due distinte graduatorie, garantendo un contingente sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte minoritaria fino ad un massimo del 30% del contingente e assegnando la potenza residua all'altra fonte. Le graduatorie sono formate separatamente per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalita' e i criteri di selezione di cui all'art. 14.