Art. 21 
 
             Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  le
seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016: 
    a)  art.  2  in  materia   di   «determinazione   della   potenza
dell'impianto»  e  art.  5,  comma  2,  e  art.  29  in  materia   di
«frazionamento della potenza degli impianti»; per le finalita' di cui
al  medesimo  art.  5,  comma  2,  lettera  b),  fa  fede  lo   stato
identificativo della particella catastale alla data  del  1°  gennaio
2018; ai fini della costituzione di un aggregato,  gli  impianti  che
ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, e  all'art.  29
del decreto ministeriale 23 giugno  2016  sono  considerati  come  un
unico impianto; 
    b)  art.  18  in  materia  di  «produzioni  imputabili  a   fonti
rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei
rifiuti»; 
    c) art. 22 in materia di «consorzi di bonifica e irrigazione»; 
    d)  art.  24  in   materia   di   «accesso   ai   meccanismi   di
incentivazione»; 
    e) art. 25 in materia di  «erogazione  degli  incentivi  e  delle
tariffe incentivanti»; 
    f) art. 26 in materia  di  «Procedure  applicative,  controlli  e
monitoraggio», escluso il comma 2; 
    g) art. 27 in materia di «Contatore del  costo  indicativo  degli
incentivi»; 
    h) art. 28 in materia di «Cumulabilita' di incentivi»; 
    i) l'allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto: 
      1) nel primo paragrafo le parole: «impianti di potenza  fino  a
500 kW che scelgono di richiedere la  tariffa  onnicomprensiva»  sono
sostituite da «impianti di potenza fino a  250  kW  che  scelgono  di
richiedere la tariffa onnicomprensiva»; 
      2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole:  «Si  e'  in
presenza di rifacimento parziale quando  0,15<R≤0,25»  aggiungere  le
seguenti: «Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW
si e' in presenza di rifacimento parziale quando 0,07<R≤0,25».