Art. 26. 
 
                        L'azione disciplinare 
 
    Qualunque iscritto puo' promuovere un'azione disciplinare  presso
la Commissione di garanzia e disciplina competente  o  presentare  un
ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto  o  dei
regolamenti nazionali. 
    Gli associati  a  Fratelli  d'Italia -  Alleanza  Nazionale  sono
tenuti a  ricorrere  preventivamente  alla  Commissione  di  garanzia
competente  in  caso  di  controversie  riguardanti  l'attivita'  del
Movimento e l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti. 
    I ricorsi e le istanze disciplinari devono essere presentati  per
iscritto. Dell'istanza  disciplinare  viene  data  notizia  ufficiale
all'interessato, che entro  ulteriori  dieci  giorni  ha  diritto  di
inviare memorie  difensive  o  chiedere  di  essere  ascoltato  dalla
Commissione di garanzia e disciplina competente. 
    Ogni grado di giudizio non puo' durare piu' di cinquanta  giorni.
Salvo rinvii motivati o sospensioni di rito. 
    Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione  disciplinare,  i
Presidenti  dei  rispettivi  livelli  territoriali  possono  adottare
provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli  organi
disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti. 
    Il Regolamento di garanzia approvato  dalla  Direzione  nazionale
disciplina le modalita' di svolgimento del procedimento  disciplinare
nei confronti degli associati del Movimento.