Art. 26. L'azione disciplinare Qualunque iscritto puo' promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di garanzia e disciplina competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali. Gli associati a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attivita' del Movimento e l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti. I ricorsi e le istanze disciplinari devono essere presentati per iscritto. Dell'istanza disciplinare viene data notizia ufficiale all'interessato, che entro ulteriori dieci giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di garanzia e disciplina competente. Ogni grado di giudizio non puo' durare piu' di cinquanta giorni. Salvo rinvii motivati o sospensioni di rito. Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Presidenti dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti. Il Regolamento di garanzia approvato dalla Direzione nazionale disciplina le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento.