Art. 28. La Commissione nazionale di garanzia e disciplina La Commissione nazionale di garanzia e disciplina e' eletta dal Congresso nazionale e composta da sei membri, che scelgono al loro interno il Presidente. La Commissione e' integrata da due membri supplenti anch'essi eletti dal Congresso. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o piu' membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Direzione nazionale e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo. La Commissione nazionale di garanzia e disciplina si articola in due collegi di tre componenti: il Collegio di garanzia e il Collegio di disciplina. Il Presidente della Commissione nazionale di garanzia e disciplina presiede il Collegio di cui e' componente. L'altro Collegio elegge nel suo seno, in occasione della prima seduta, il componente deputato a convocare e presiedere le sedute. Il Collegio di disciplina e' competente in prima istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti della Direzione nazionale, del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, e svolge funzioni di giudizio di appello avverso le decisioni delle Commissioni regionali di garanzia. Avverso le decisioni assunte in prima istanza dal Collegio di disciplina e' possibile ricorrere in appello; il giudizio di appello viene esercitato dal Collegio di garanzia integrato, per l'occasione, dai due membri supplenti. Il Collegio di garanzia e' competente riguardo l'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruita' allo Statuto delle deliberazioni degli organi del Movimento, se interpellato dal Presidente nazionale, regionale, provinciale. La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, nel caso in cui un iscritto al Movimento sia imputato in un processo penale, esprime in seduta plenaria, su richiesta dell'Esecutivo nazionale, un parere di compatibilita' dell'iscritto con le finalita' del Movimento. E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa. La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, all'uopo interpellata, accerta in seduta plenaria le ipotesi di incandidabilita' cosi' come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.