Art. 28. 
 
          La Commissione nazionale di garanzia e disciplina 
 
    La Commissione nazionale di garanzia e disciplina e'  eletta  dal
Congresso nazionale e composta da sei membri, che  scelgono  al  loro
interno il Presidente. La Commissione  e'  integrata  da  due  membri
supplenti anch'essi eletti dal Congresso. Ove nel corso  del  mandato
venissero a mancare uno o piu' membri anche supplenti, questi saranno
sostituiti con delibera della Direzione  nazionale  e  resteranno  in
carica fino al termine naturale dell'Organo. 
    La Commissione nazionale di garanzia e disciplina si articola  in
due collegi di tre componenti: il Collegio di garanzia e il  Collegio
di disciplina. Il Presidente della Commissione nazionale di  garanzia
e disciplina presiede il  Collegio  di  cui  e'  componente.  L'altro
Collegio elegge nel suo seno, in occasione  della  prima  seduta,  il
componente deputato a convocare e presiedere le sedute. 
    Il Collegio di disciplina e' competente in prima istanza  per  le
azioni disciplinari nei  confronti  dei  componenti  della  Direzione
nazionale, del Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento  europeo,  e
svolge funzioni di giudizio di appello  avverso  le  decisioni  delle
Commissioni regionali di garanzia. Avverso le  decisioni  assunte  in
prima istanza dal Collegio di disciplina e'  possibile  ricorrere  in
appello; il giudizio di appello  viene  esercitato  dal  Collegio  di
garanzia integrato, per l'occasione, dai due membri supplenti. 
    Il Collegio di garanzia e' competente riguardo l'applicazione del
presente Statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i  pareri  di
congruita'  allo  Statuto  delle  deliberazioni  degli   organi   del
Movimento,  se  interpellato  dal  Presidente  nazionale,  regionale,
provinciale. 
    La Commissione nazionale di garanzia e disciplina,  nel  caso  in
cui un iscritto al Movimento sia  imputato  in  un  processo  penale,
esprime in seduta plenaria, su richiesta dell'Esecutivo nazionale, un
parere  di  compatibilita'  dell'iscritto  con   le   finalita'   del
Movimento. 
    E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale,  essere
ascoltato e produrre memorie a propria difesa. 
    La Commissione  nazionale  di  garanzia  e  disciplina,  all'uopo
interpellata,   accerta   in   seduta   plenaria   le   ipotesi    di
incandidabilita'  cosi'  come  previsto  dall'art.  32  del  presente
Statuto.