Art. 29. La Commissione regionale di garanzia e disciplina La Commissione regionale di garanzia e disciplina e' eletta dall'Assemblea regionale ed e' composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente. In prima istanza e' competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali del Movimento e per gli eletti nelle istituzioni di livello regionale. Avverso le decisioni della Commissione regionale di garanzia e disciplina e' possibile ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia e disciplina.