Art. 29. 
 
          La Commissione regionale di garanzia e disciplina 
 
    La Commissione regionale  di  garanzia  e  disciplina  e'  eletta
dall'Assemblea  regionale  ed  e'  composta  da  cinque  membri,  che
scelgono al loro interno il Presidente. 
    In prima istanza e' competente per i  provvedimenti  disciplinari
nei confronti dei componenti degli organi regionali del  Movimento  e
per gli eletti nelle istituzioni di livello regionale. 
    Avverso le decisioni della Commissione regionale  di  garanzia  e
disciplina e'  possibile  ricorrere  alla  Commissione  nazionale  di
garanzia e disciplina.