Art. 30. 
 
         La Commissione provinciale di garanzia e disciplina 
 
    La Commissione provinciale di garanzia  e  disciplina  e'  eletta
dall'Assemblea provinciale ed  e'  composta  da  cinque  membri,  che
scelgono al loro interno il Presidente. 
    In prima istanza e' competente per i  provvedimenti  disciplinari
nei confronti degli iscritti, dei componenti degli organi provinciali
del Movimento e  degli  eletti  nelle  istituzioni  fino  al  livello
provinciale. 
    Avverso le decisioni della Commissione provinciale di garanzia  e
disciplina e'  possibile  ricorrere  alla  Commissione  regionale  di
garanzia e disciplina. 
    Nelle Citta' metropolitane costituite ai sensi  dell'art.  19  le
funzioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina  sono
esercitate per analogia dalla Commissione cittadina metropolitana  di
garanzia e disciplina.