Art. 30. La Commissione provinciale di garanzia e disciplina La Commissione provinciale di garanzia e disciplina e' eletta dall'Assemblea provinciale ed e' composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente. In prima istanza e' competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, dei componenti degli organi provinciali del Movimento e degli eletti nelle istituzioni fino al livello provinciale. Avverso le decisioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina e' possibile ricorrere alla Commissione regionale di garanzia e disciplina. Nelle Citta' metropolitane costituite ai sensi dell'art. 19 le funzioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina sono esercitate per analogia dalla Commissione cittadina metropolitana di garanzia e disciplina.