Art. 31. Le sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari sono: a) censura; b) sospensione fino ad un massimo di un anno; c) espulsione. Sanzioni accessorie sono: le sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi del Movimento; l'incandidabilita' nelle competizioni elettorali nelle liste del Movimento per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.