Art. 31. 
 
                      Le sanzioni disciplinari 
 
    Le sanzioni disciplinari sono: 
      a) censura; 
      b) sospensione fino ad un massimo di un anno; 
      c) espulsione. 
    Sanzioni accessorie sono: 
      le sospensione a tempo determinato dal  diritto  di  elettorato
negli organi del Movimento; 
      l'incandidabilita' nelle competizioni  elettorali  nelle  liste
del Movimento per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.