Art. 13 
 
 
                       Indicatori della crisi 
 
    1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri  di  carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario,  rapportati  alle  specifiche
caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale  svolta
dal debitore, tenuto conto della data di  costituzione  e  di  inizio
dell'attivita',  rilevabili  attraverso  appositi  indici  che  diano
evidenza della sostenibilita'  dei  debiti  per  almeno  i  sei  mesi
successivi  e  delle  prospettive  di   continuita'   aziendale   per
l'esercizio in corso o, quando la durata  residua  dell'esercizio  al
momento della valutazione e' inferiore a sei mesi,  per  i  sei  mesi
successivi. A questi  fini,  sono  indici  significativi  quelli  che
misurano la  sostenibilita'  degli  oneri  dell'indebitamento  con  i
flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza
dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.  Costituiscono  altresi'
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e  significativi,
anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24. 
    2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  ed  esperti
contabili,  tenuto  conto  delle   migliori   prassi   nazionali   ed
internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in  riferimento
ad ogni tipologia di attivita' economica secondo  le  classificazioni
I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente,
fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di  crisi
dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili  elabora  indici  specifici  con  riferimento  alle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI  innovative
di cui al decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  alle  societa'  in
liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici
elaborati sono approvati con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    3. L'impresa che non ritenga adeguati,  in  considerazione  delle
proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2  ne
specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di  esercizio
e  indica,  nella  medesima   nota,   gli   indici   idonei   a   far
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di  crisi.  Un
professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali  indici  in
rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione  e'  allegata
alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte
integrante. La dichiarazione, attestata  in  conformita'  al  secondo
periodo, produce effetti per l'esercizio successivo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Per il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 vedi note
          all'articolo 2. 
              - Il Decreto legge 24 gennaio  2015,  n.3,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,  reca:
          "Misure   urgenti   per   il   sistema   bancario   e   gli
          investimenti.".