Art. 25-ter 
 
 
                   (( (Compenso dell'esperto). )) 
 
  ((1.  Il  compenso  dell'esperto  e'  determinato,   tenuto   conto
dell'opera prestata, della  sua  complessita',  del  contributo  dato
nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state  condotte
le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa
debitrice secondo i seguenti scaglioni: 
    a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento; 
    b) da  euro  100.000,01  e  fino  a  euro  500.000,00,  dall'1,00
all'1,50 per cento; 
    c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo
0,80 per cento; 
    d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro  2.500.000,00,  dallo  0,25
allo 0,43 per cento; 
    e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00,  dallo  0,05
allo 0,10 per cento; 
    f) da euro 50.000.000,01 e  fino  a  euro  400.000.000,00,  dallo
0,010 allo 0,025 per cento; 
    g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro  1.300.000.000,00,  dallo
0,002 allo 0,008 per cento; 
    h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005  allo
0,002 per cento. 
  2.  In  caso  di   composizione   negoziata   condotta   ai   sensi
dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o  alcune  delle  imprese
che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo  17,  il  compenso
dell'esperto designato e' determinato  esclusivamente  tenendo  conto
della percentuale  sull'ammontare  dell'attivo  di  ciascuna  impresa
istante partecipante al gruppo. 
  3. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore
a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. 
  4. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti  di
cui al comma 3, come di seguito indicato: 
    a) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative e' compreso tra ventuno e  cinquanta,  il
compenso e' aumentato del 25 per cento; 
    b) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative e' superiore a cinquanta, il compenso  e'
aumentato del 35 per cento; 
    c) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative non e' superiore a cinque, il compenso e'
ridotto del 40 per cento; 
    d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione
di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato  del
10 per cento. 
  5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono  considerati
nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini  del
riconoscimento degli aumenti di cui al comma  4,  lettere  a)  e  b);
all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per  ogni  ora
di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, quinto periodo. 
  6. Il compenso e' aumentato del 100 per cento in tutti  i  casi  in
cui, anche successivamente alla redazione della relazione  finale  di
cui  all'articolo  17,  comma  8,  si  concludono  il  contratto,  la
convenzione o gli accordi di  cui  all'articolo  23,  commi  1  e  2,
lettera b). 
  7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma
1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del  10  per  cento
sul compenso determinato ai sensi del comma 6. 
  8. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  3,  il  compenso  e'
liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore  non  compare  davanti
all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo  il
primo incontro. 
  9. Le percentuali di cui al comma  1  sono  calcolate  sulla  media
dell'attivo risultante dagli  ultimi  tre  bilanci  o,  in  mancanza,
sull'attivo risultante dalla situazione  patrimoniale  e  finanziaria
depositata ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  lettera  a).  Se
l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la  media  e'  calcolata
sui bilanci depositati dal suo inizio. 
  10. All'esperto e' dovuto il rimborso delle  spese  necessarie  per
l'adempimento    dell'incarico,    purche'     accompagnate     dalla
corrispondente  documentazione.  Non  sono  rimborsati  gli   esborsi
sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e'
avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2. 
  11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso  e'  liquidato
dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6,  ed  e'  a  carico
dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta  idonea
a norma dell'articolo 633, primo comma,  numero  1),  del  codice  di
procedura civile nonche' titolo per  la  concessione  dell'esecuzione
provvisoria ai  sensi  dell'articolo  642  del  codice  di  procedura
civile. 
  12.  Il   compenso   dell'esperto   e'   prededucibile   ai   sensi
dell'articolo 6. 
  13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su
richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto
in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso  finale,
tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.)) 
                                                               ((14)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ha disposto (con l'art. 50,  comma
2) che "Le disposizioni previste  dall'articolo  25-ter  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si  applicano  alle  liquidazioni
disposte successivamente all'entrata in vigore del presente  decreto,
anche relative all'attivita' svolta  dall'esperto  nell'ambito  della
composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021,  n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  2021,  n.
147".