Art. 25-quater 
 
 
                    (( (Imprese sotto soglia). )) 
 
  ((1.  L'imprenditore   commerciale   e   agricolo,   che   presenta
congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
e  che  si  trova  in  condizioni  di   squilibrio   patrimoniale   o
economico-finanziario  che  ne   rendono   probabile   la   crisi   o
l'insolvenza,  puo'  chiedere  la  nomina  dell'esperto  indipendente
quando   risulta   ragionevolmente   perseguibile   il    risanamento
dell'impresa. 
  2. L'istanza e' presentata al segretario generale della  camera  di
commercio nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale
dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3,
lettere a), c),  d),  e),  f),  g)  e  h),  e  nelle  forme  previste
dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui  all'articolo  17,
comma 3, lettera  d),  riguarda  la  pendenza  di  una  procedura  di
liquidazione controllata  e  contiene  l'attestazione  di  non  avere
depositato ricorso ai  sensi  dell'articolo  74  e,  per  le  imprese
agricole, anche ai sensi dell'articolo  57.  La  nomina  dell'esperto
avviene ad opera del  segretario  generale  al  quale  e'  presentata
l'istanza. 
  3. Se all'esito  delle  trattative  e'  individuata  una  soluzione
idonea al superamento della situazione di cui al comma  1,  le  parti
possono, alternativamente: 
    a) concludere un contratto privo di  effetti  nei  confronti  dei
terzi e idoneo ad assicurare la continuita' aziendale; 
    b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62; 
    c) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto,  idoneo  a  produrre  gli  effetti  di  cui
all'articolo 25-bis, comma  5.  Con  la  sottoscrizione  dell'accordo
l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la
regolazione della crisi o dell'insolvenza. 
  4. Se all'esito  delle  trattative  non  e'  possibile  raggiungere
l'accordo, l'imprenditore puo': 
    a) proporre la domanda di concordato minore di  cui  all'articolo
74; 
    b)  chiedere  la  liquidazione  controllata  dei  beni  ai  sensi
dell'articolo 268; 
    c)  proporre  la  domanda  di  concordato  semplificato  per   la
liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; 
    d) per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione  di  un
accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60
e 61. 
  5. Si applicano,  per  quanto  non  specificamente  previsto  dalle
disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13,  commi  1,2,
3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e  10,  18,
19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25,  25-bis,  25-ter,  25-quinquies,
25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili. 
  6. Gli atti autorizzati dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo  22
conservano  i  propri  effetti  se  successivamente  intervengono  un
accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  omologato,  un  concordato
minore omologato, l'apertura  della  liquidazione  controllata  o  il
concordato semplificato per la liquidazione  del  patrimonio  di  cui
all'articolo 25-sexies omologato. 
  7. Il compenso dell'esperto e' liquidato,  ai  sensi  dell'articolo
25-ter, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o
dal  segretario  generale  della  camera  di  commercio  che  lo   ha
nominato.))