Art. 25-quinquies 
 
 
       (( (Limiti di accesso alla composizione negoziata). )) 
 
  ((1. L'istanza di cui all'articolo 17, non puo'  essere  presentata
dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso
depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e  74.  L'istanza  non
puo' essere altresi' presentata nel caso in cui  l'imprenditore,  nei
quattro mesi precedenti l'istanza  medesima,  abbia  rinunciato  alle
domande indicate nel primo periodo.))