Art. 12 
 
Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani  sito  nel
                         Comune di Cogoleto 
 
  1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi  urgenti
necessari per risolvere la grave situazione tuttora in  essere  nello
stabilimento Stoppani sito nel Comune di  Cogoleto  in  provincia  di
Genova,  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3554 del 5 dicembre  2006,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, alla individuazione delle misure, degli  interventi
e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione
vigente finalizzate alla conclusione  delle  attivita'  di  cui  alla
suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni  agli  aventi  diritto.
Per la realizzazione delle attivita' cosi' individuate,  da  svolgere
entro il 31 dicembre 2020, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e  del  mare  si  avvale,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020,
del Prefetto di Genova, ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono  attribuiti
i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.
135. Il Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e  diffida
ad  adempiere  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili   per   lo
svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza
e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio  del  potere
sostitutivo, in caso di inadempienza  e  di  rivalsa,  in  danno  dei
medesimi, per le  spese  a  tal  fine  sostenute;  di  avvalersi  del
personale gia' dipendente dalla Immobiliare  Val  Lerone  s.p.a.  (ex
stabilimento Stoppani), e di procedere ad attivita' di  formazione  e
di specializzazione dello stesso personale nell'attivita' di bonifica
di competenza, mediante apposita  convenzione;  in  caso  di  mancata
esecuzione  da  parte  dell'Immobiliare  Val  Lerone   s.p.a.   degli
interventi di caratterizzazione messa  in  sicurezza  e  bonifica  di
propria competenza, ovvero in caso di  mancata  corresponsione  delle
retribuzioni  o,  comunque,  in  caso  di   collocamento   in   cassa
integrazione del personale dipendente della societa' sopra citata, il
Prefetto di Genova e' autorizzato a  corrispondere,  in  tutto  o  in
parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e
non corrisposte; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti
pericolosi in deposito presso il Sito di  interesse  nazionale  (SIN)
Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del  perimetro
del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la
discarica di Molinetto, anche  mediante  occupazione  di  urgenza  ed
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle
materie  tecniche,  giuridiche  ed  amministrative,   ai   quali   e'
corrisposta un'indennita' mensile  omnicomprensiva  non  superiore  a
euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione. 
  2. Per l'espletamento del proprio incarico il  Prefetto  di  Genova
puo' individuare, d'intesa con il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e con il  Presidente  della  Regione
Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati  specifici  settori
di  intervento  sulla  base  di  direttive  impartite  dal   medesimo
Prefetto. 
  3. Per le attivita' di cui al  presente  articolo  il  Prefetto  di
Genova e' autorizzato,  altresi',  ad  avvalersi,  mediante  apposita
convenzione, della Sogesid S.p.a., nonche' di altre societa' in house
delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  dotate  di  specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a  rete  per  la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,
delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti
pubblici  che  operano  nell'ambito   delle   aree   di   intervento,
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili  per  le
attivita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad avvalersi  fino
ad un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente  alle
amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando  o
di distacco secondo i rispettivi ordinamenti,  conservando  lo  stato
giuridico  ed  il  trattamento  economico   dell'amministrazione   di
appartenenza.  Per  l'attuazione  degli  interventi  individuati  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili,
urgenti e di pubblica utilita', il Prefetto, ove  non  sia  possibile
l'utilizzazione  delle  strutture   pubbliche,   puo'   affidare   la
progettazione a liberi professionisti. 
  5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  si  provvede  nei
limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  aperta
presso la tesoreria statale ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3554  del  5  dicembre  2006.  Ai  fini
dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate  al  Commissario
delegato per il superamento dello stato  di  emergenza  di  cui  alla
citata ordinanza, da destinare alla  realizzazione  degli  interventi
individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ai sensi del comma 1 ed alle altre attivita' previste  dal
presente articolo, il Prefetto di Genova subentra  nella  titolarita'
della contabilita' speciale aperta presso la  tesoreria  statale.  Al
fine di garantire  il  proseguimento  delle  attivita'  di  messa  in
sicurezza in atto, per il limitato periodo  intercorrente  fino  alla
scadenza del termine fissato  dal  primo  periodo  del  comma  1  per
l'individuazione  delle  misure  e  degli  interventi  ivi  indicati,
continuano ad avere effetto le  disposizioni  di  cui  alla  predetta
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3554  del  5
dicembre 2006. Per le medesime finalita' gli atti adottati sulla base
della stessa ordinanza continuano  ad  avere  efficacia  fino  al  31
dicembre 2020. 
  6. Per il compimento delle iniziative necessarie,  il  Prefetto  di
Genova e' autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base  di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione
Liguria: 
    a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19; 
    b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119; 
    c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
      1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi  3,
4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14,  111,
140, 162, 209, 213; 
      2) limitatamente ai lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60,
61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a  7,  126,  142,  143,
144, 158, 161, 174; 
    d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107,  108,
124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252 (escluso il comma  7),  253  limitatamente  alle  norme
procedimentali  e  sulla  competenza,   articolo   113,   Tabella   3
dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di  cui
ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37,  42,  50,  51,
articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271,  272,
278 e 281; 
    e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1; 
    f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, 16 e 17; 
    g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30; 
    h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  articoli  13,  14,
15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45; 
    i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli  21,  22,
23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154; 
    l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42; 
    m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli  23,  24,  25,
31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102; 
    n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; 
    o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9; 
    p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9; 
    q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30; 
    r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10; 
    s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4; 
    t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4,  5,  6,  14,
17, 18, 19 e 24; 
    u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8; 
    v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7,  8,
9, 11, 18 e 25; 
    z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4; 
    aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.