Art. 16 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che  integra  la  direttiva
  2001/83/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
  concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi  di
  fabbricazione dei medicinali per uso umano 
 
  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) nel titolo, le parole: «, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»
sono soppresse; 
  b) all'articolo 52-bis, comma 1, alinea, le parole: «e  di  origine
biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle biologiche e
di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»; 
  c) all'articolo 53: 
      1) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. L'AIFA tiene altresi' conto della raccolta delle procedure
dell'Unione  sulle  ispezioni  e  sullo  scambio  di  informazioni  -
Compilation of Community Procedures on Inspections  and  Exchange  of
Information,  regolarmente  aggiornata  dall'EMA,  pubblicata   dalla
Commissione»; 
      2) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  «14-bis.  L'AIFA  e'  dotata,  nell'ambito  del  proprio   servizio
ispettivo,  di  un  sistema  di  qualita'   adeguatamente   concepito
periodicamente aggiornabile, cui  si  attengono  il  personale  e  la
dirigenza di tale servizio»; 
      3) al  comma  15,  le  parole:  «e  la  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica» sono soppresse; 
    d) all'articolo 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il presente capo fissa i principi e  le  linee  guida  relativi
alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui
produzione o  importazione  e'  soggetta  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo  50.  Nelle  more  dell'applicazione  dell'articolo  61,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano, i principi e  le  linee  guida  di  cui  al
presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali  per  uso
umano  la  cui  produzione  e'  soggetta  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»; 
    e) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini del presente capo valgono le  seguenti  definizioni  e,
per quanto non previsto, le  definizioni  contenute  nel  regolamento
delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017: 
    a)  medicinale  sperimentale:  una  forma  farmaceutica   di   un
principio  attivo  o  di  un   placebo   saggiato   come   medicinale
sperimentale  o  come  controllo  in  una  sperimentazione   clinica,
compresi i medicinali che hanno gia'  ottenuto  un'AIC  ma  che  sono
utilizzati o preparati, secondo formula magistrale,  o  confezionati,
in forme  diverse  da  quella  autorizzata,  o  sono  utilizzati  per
indicazioni non autorizzate o  per  ottenere  ulteriori  informazioni
sulla forma autorizzata; 
  b) produttore: qualunque persona  impegnata  in  attivita'  per  le
quali e' necessaria  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  50  del
presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13  del
decreto  legislativo   24   giugno   2003,   n.   211,   nelle   more
dell'applicazione  dell'articolo  61,   paragrafo   1,   del   citato
regolamento  (UE)  n.  536/2014,  concernente  l'autorizzazione  alla
fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali; 
  c) sistema di qualita' farmaceutica: la somma di tutte le procedure
messe in atto per garantire che  i  medicinali  abbiano  la  qualita'
richiesta per l'uso cui sono destinati; 
  d) norme di buona fabbricazione: le  regole  tecniche  relative  al
sistema  di  qualita'  che  garantiscono  che   i   medicinali   sono
costantemente prodotti, importati  e  controllati  secondo  norme  di
qualita' adeguate all'uso cui sono destinati; 
  e) mascheramento: oscuramento  intenzionale  dell'identita'  di  un
medicinale sperimentale secondo le  istruzioni  del  promotore  della
sperimentazione, cosi' come definito all'articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211; 
  f) smascheramento:  rivelazione  dell'identita'  di  un  medicinale
mascherato»; 
    f) all'articolo 60, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate  sono
prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi  di
fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui  all'articolo  5
del regolamento (CE)  n.  1394/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  novembre  2007,  sui  medicinali   per   terapie
avanzate»; 
    g) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 61 (Conformita' alle norme di buona fabbricazione). -  1.  Il
produttore  e'  tenuto  a  eseguire  le  operazioni   di   produzione
conformemente alle norme di buona fabbricazione e  all'autorizzazione
alla produzione. Questa disposizione si applica anche  ai  medicinali
destinati esclusivamente all'esportazione. 
  2. I medicinali importati da Paesi  terzi  rispondono  a  norme  di
produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione  europea
e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati  a  tal  fine.
Nelle more  dell'applicazione  dell'articolo  61,  paragrafo  1,  del
citato regolamento (UE)  n.  536/2014,  concernente  l'autorizzazione
alla fabbricazione e  all'importazione  di  medicinali  sperimentali,
l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza  a
norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione
europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati
alle autorita' competenti e da queste abilitati allo scopo»; 
    h) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  62   (Conformita'   all'autorizzazione   all'immissione   in
commercio). - 1.  Il  produttore  e'  tenuto  ad  eseguire  tutte  le
operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti  a
un'AIC  in  conformita'  alle  informazioni  fornite  nella  relativa
domanda   di   autorizzazione   approvata   dall'AIFA.   Nelle   more
dell'applicazione  dell'articolo  61,   paragrafo   1,   del   citato
regolamento  (UE)  n.  536/2014,  concernente  l'autorizzazione  alla
fabbricazione  e  all'importazione  di  medicinali  sperimentali,  il
produttore di medicinali sperimentali e' tenuto a eseguire  tutte  le
operazioni di produzione in conformita' alle informazioni fornite dal
promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo  9,  comma  2,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  e  accettate  dalle
competenti autorita'. 
  2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto
alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla  luce  del
progresso tecnico e  scientifico  e  dello  sviluppo  dei  medicinali
sperimentali.  Quando  e'  necessaria  una  variazione  di  AIC,   la
richiesta di variazione e' presentata all'AIFA. 
  3. Per i  medicinali  sperimentali,  nelle  more  dell'applicazione
dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014,  quando  e'
necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma  2,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta
e' presentata all'AIFA»; 
    i) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 63 (Sistema di garanzia della qualita'). - 1.  Il  produttore
istituisce,  attua  e  mantiene  un  efficace  sistema  di   qualita'
farmaceutica, sulla base delle linee  guida  adottate  dall'EMA,  che
implica l'attiva partecipazione della dirigenza  e  del  personale  a
tutte  le  diverse  attivita'   di   produzione,   documentazione   e
controllo»; 
    l) all'articolo 64, comma 1, dopo la  parola:  «produttivo»  sono
inserite le seguenti: «o di importazione»; 
    m) all'articolo 65: 
  1) al comma 1,  dopo  la  parola:  «sanitaria,»  sono  inserite  le
seguenti: «il produttore garantisce che»; 
  2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e  gli  impianti»  sono
sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»; 
  3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e  gli  impianti»  sono
sostituite dalle seguenti: «I locali e le  attrezzature»  e  dopo  la
parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»; 
  4)  la  rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Locali   e
attrezzature»; 
    n) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 66 (Documentazione). - 1. Il produttore istituisce e aggiorna
un  sistema  di  documentazione  basato  su  specifiche,  formule  di
produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio,  procedure  e
registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema  di
documentazione garantisce la qualita' e  l'integrita'  dei  dati.  La
documentazione e' chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore  tiene
a disposizione procedure prestabilite e condizioni  della  produzione
generale e i documenti specifici alla produzione  di  ciascun  lotto.
Tale  insieme  di  documenti  permette  di  ricostruire   l'iter   di
produzione  di  ogni  lotto.  La  documentazione  sui  lotti  di   un
medicinale e' conservata per almeno un anno dalla  data  di  scadenza
dei lotti cui si riferisce o per  almeno  cinque  anni  dal  rilascio
degli attestati di cui all'articolo  52,  comma  8,  lettera  c),  se
questo termine e' piu' lungo. 
  2. Se in luogo  di  documenti  scritti  si  utilizzano  sistemi  di
documentazione fotografica, di elaborazione elettronica  o  di  altro
tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che
i dati verranno  adeguatamente  memorizzati  durante  il  periodo  di
conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono  resi
disponibili in forma semplice e leggibile e  forniti  alle  autorita'
competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica
sono protetti contro l'accesso illecito,  perdite  o  danneggiamenti,
per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione  di
copie di riserva  trasferite  su  altri  sistemi  di  stoccaggio;  e'
inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»; 
    o) all'articolo 67: 
      1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione
siano effettuate secondo istruzioni e  procedure  prestabilite  e  in
base alle norme  di  buona  fabbricazione.  I  produttori  mettono  a
disposizione altresi' risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione
dei controlli durante la produzione.  Deviazioni  dalle  procedure  e
difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati. 
  2. Adeguati  provvedimenti  tecnico-organizzativi  sono  presi  per
evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti. 
  3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla  produzione  di
un medicinale e' convalidata. Fasi critiche dei  processi  produttivi
sono regolarmente oggetto di nuova convalida»; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    p) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 68 (Controllo di qualita'). - 1. Il produttore  istituisce  e
mantiene un sistema  di  controllo  della  qualita'  posto  sotto  la
responsabilita'  di   una   persona   adeguatamente   qualificata   e
indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o  ha  accesso  a
uno o piu' laboratori di controllo della qualita' dotati di personale
e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime,  i
materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti. 
  2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, puo'
essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati  conformemente
agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo. 
  3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1,  del
citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i  medicinali  sperimentali,
il promotore della sperimentazione fa si' che il laboratorio  esterno
sia conforme ai requisiti descritti nella domanda  di  autorizzazione
della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono  importati
da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma  restando  la
responsabilita'  dell'importatore  di  verificare  che   essi   siano
prodotti e controllati secondo standard almeno equivalenti  a  quelli
previsti dalle normative europee. 
  4. Durante il controllo finale del  prodotto  finito,  prima  della
distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo
della qualita' tiene conto, oltre che dei  risultati  delle  analisi,
anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione,  i
risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti
di  produzione,  la  conformita'  del  prodotto  alle  specifiche   e
dell'imballaggio definitivo. 
  5. I campioni di ogni lotto di medicinale  finito  sono  conservati
per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni  delle  materie
prime usate nel processo  di  produzione,  esclusi  solventi,  gas  o
acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del
medicinale. Tale periodo puo' essere  abbreviato  se  il  periodo  di
stabilita' della materia  prima,  indicato  nella  specifica  che  la
riguarda, e' piu' breve. Tutti i campioni sono tenuti a  disposizione
delle autorita'  competenti.  Con  l'approvazione  dell'AIFA  possono
essere definite altre condizioni di campionamento e di  conservazione
delle materie prime e  di  taluni  medicinali  quando  sono  prodotti
singolarmente o in piccola  quantita',  o  il  loro  immagazzinamento
solleva particolari problemi»; 
    q) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  69  (Appalto  di  operazioni).  -  1.  Ogni  operazione   di
importazione,  di  produzione  o   operazione   collegata,   affidata
contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto. 
  2. Il contratto  definisce  chiaramente  le  responsabilita'  delle
parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore  di  rispettare  le
norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata,
di cui all'articolo 50,  comma  2,  lettera  c),  responsabile  della
certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni. 
  3. L'appaltatore non puo'  subappaltare  alcun  lavoro  affidatogli
senza un'autorizzazione scritta del committente. 
  4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4,  del
citato  regolamento  (UE)  n.  536/2014,  l'appaltatore  rispetta   i
principi  e  le  linee  guida  delle  norme  di  buona  fabbricazione
applicabili alle operazioni interessate e  stabiliti  nel  territorio
dell'Unione europea e si sottopone alle  ispezioni  effettuate  dalle
autorita' competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del
presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24  giugno
2003, n. 211»; 
    r) all'articolo 70: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un  sistema  che
registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido,
in  qualunque  momento,   dei   medicinali   gia'   nella   rete   di
distribuzione. Egli registra  ed  esamina  ogni  reclamo  relativo  a
difetti e informa l'AIFA e, se del  caso,  il  titolare  dell'AIC  di
tutti i difetti che possono dar luogo  a  ritiri  dal  mercato  o  ad
anormali limitazioni delle forniture e,  nei  limiti  del  possibile,
indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono  effettuati
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»; 
      2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reclami  e  ritiri
del medicinale»; 
    s) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  71  (Autoispezione).  -  1.  In  seno  al  sistema  qualita'
farmaceutica,  il  produttore  effettua  ripetute  autoispezioni  per
controllare  l'applicazione  e  il  rispetto  delle  norme  di  buona
fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le  misure
preventive. Le  autoispezioni  sono  registrate  come  pure  tutti  i
successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno
dieci anni»; 
  t) all'articolo 142, comma 1,  dopo  la  parola:  «successivamente»
sono inserite le seguenti:  «o  che  non  sono  stati  osservati  gli
obblighi e le condizioni imposti all'atto  del  rilascio  dell'AIC  o
all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»; 
  u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: 
  «1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla  ditta  titolare  di
AIC presso appositi  magazzini  individuati  dalla  stessa.  Dopo  la
verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata  dal  Comando
dei  Carabinieri  per  la  tutela   della   salute,   e   a   seguito
dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC  procede
alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri  a  suo  carico,
sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per  la  tutela  della
salute competente per territorio.  Per  la  distruzione  dei  farmaci
posti sotto sequestro vale quanto disposto per  i  farmaci  ritirati,
salvo diversa disposizione da parte dell'autorita' giudiziaria». 
 
          Note all'art. 16: 
              Il titolo del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.
          219, recante  "Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
          successive direttive di modifica)  relativa  ad  un  codice
          comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
          della  direttiva  2003/94/CE",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2006, n.  142,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge, e' cosi' rubricato: 
              "Attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive
          direttive di modifica) relativa ad  un  codice  comunitario
          concernente i medicinali per uso umano.". 
              I testi degli articoli 52-bis, comma 1, 53, 58, 59, 60,
          64, 65, 67, 70, comma  1,  142  e  157,  del  sopra  citato
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificati
          dalla presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 52-bis. 
              1. La produzione di  sostanze  attive  utilizzate  come
          materie prime farmacologicamente attive,  ad  eccezione  di
          quelle sterili, di quelle biologiche e di quelle  derivanti
          da tessuti, organi,  liquidi  umani  e  animali,  che  sono
          autorizzate  con  la  stessa  modalita'  di  autorizzazione
          previste per la produzione di medicinali, comprende: 
              a) le fasi di produzione totale e parziale; 
              b)  l'importazione  di  una  sostanza   attiva,   anche
          utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione
          o  estrazione  di  altre  sostanze  attive,  come  definito
          nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b); 
              c) le varie operazioni di divisione, confezionamento  o
          presentazione che precedono l'incorporazione della  materia
          prima nel medicinale, compresi il  riconfezionamento  e  la
          rietichettatura effettuati da un distributore  all'ingrosso
          di materie prime." 
              "Art. 53. 
              1.  L'AIFA,  in  cooperazione  con   l'EMA,   assicura,
          mediante ispezioni, anche senza  preavviso,  che  tutte  le
          disposizioni normative sui medicinali siano  rispettate.  A
          tale scopo, ove  opportuno,  l'AIFA  puo'  chiedere  ad  un
          laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali  o  a  un
          laboratorio designato a tal fine, di  effettuare  controlli
          su  campioni.  Tale  cooperazione  consiste  in  scambi  di
          informazioni con l'EMA sia sulle ispezioni programmate  sia
          sulle  ispezioni  che  sono  gia'  state  condotte.  L'AIFA
          coopera con gli Stati  membri  e  l'EMA  nel  coordinamento
          delle ispezioni nei paesi  terzi.  Le  ispezioni  includono
          quelle di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, senza  tuttavia
          essere limitate a esse. L'AIFA puo': 
              a) procedere ad  ispezioni  negli  stabilimenti  e  nei
          locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il
          controllo  e  l'immagazzinamento  dei   medicinali,   delle
          sostanze  attive  e,  ove  necessario,  degli   eccipienti,
          nonche'   dei   laboratori    incaricati    dal    titolare
          dell'autorizzazione  alla  produzione  dell'esecuzione  dei
          controlli a norma dell'articolo 30, comma 2; 
              b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso,  di
          altre sostanze necessarie alle analisi  anche  ai  fini  di
          un'analisi indipendente da parte dell'Istituto superiore di
          sanita' o da parte di un laboratorio designato a  tal  fine
          da uno Stato membro; 
              c) esaminare e, se necessario, acquisire copia di tutti
          i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni. 
              1-bis.    L'AIFA    effettua     ispezioni     ripetute
          periodicamente presso i produttori di medicinali  stabiliti
          in Italia o in paesi terzi anche senza preavviso. 
              1-ter. L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che
          include  le  ispezioni,  effettuate   con   una   frequenza
          appropriata in funzione dei rischi, anche senza  preavviso,
          presso i locali dei produttori, degli importatori o, se del
          caso, dei distributori di sostanze  attive,  stabiliti  sul
          territorio  nazionale  e  un  follow-up  efficace  di  tali
          ispezioni. L'AIFA, se ritiene  che  sussistono  motivi  per
          sospettare che non sono rispettate le disposizioni previste
          dal presente decreto, inclusi i principi e gli orientamenti
          sulle norme di buona fabbricazione, di  cui  agli  articoli
          51, comma 1, lettera e), e 60, nonche' le  linee  guida  in
          materia di buona pratica di  distribuzione  delle  sostanze
          attive di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 110,
          comma 1, puo' procedere a ispezioni presso i locali di: 
              a) produttori  e,  se  del  caso,  di  distributori  di
          sostanze attive stabiliti in paesi terzi; 
              b) produttori o importatori di eccipienti. 
              1-quater. Le ispezioni di cui ai commi  1-bis  e  1-ter
          possono anche essere effettuate nell'Unione europea  e  nei
          paesi  terzi  su  richiesta  di  uno  Stato  membro,  della
          Commissione europea o dell'EMA. 
              1-quinquies. Le  ispezioni  possono  essere  effettuate
          anche presso i locali dei titolari dell'AIC e dei broker di
          medicinali. 
              1-sexies. L'AIFA puo'  procedere  all'ispezione  di  un
          produttore di materie prime anche  su  specifica  richiesta
          del medesimo. 
              1-septies. Le  ispezioni  sono  effettuate  secondo  le
          linee direttrici di cui all'articolo 53-bis. 
              2. Nel corso di ispezioni ad officine di produzione  di
          medicinali immunologici, l'AIFA verifica che i processi  di
          produzione  utilizzati,  sono  debitamente  convalidati   e
          consentono  di   assicurare   in   modo   continuativo   la
          conformita' dei lotti. 
              3. Le ispezioni agli stabilimenti di  produzione  e  ai
          laboratori di controllo di cui al comma  1  sono  rinnovate
          periodicamente. 
              4. Tali ispezioni possono svolgersi anche  a  richiesta
          della Commissione  europea,  dell'EMEA  o  di  altro  Stato
          membro. 
              5. L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore
          di materie prime anche su richiesta specifica del medesimo. 
              6. Fatti salvi gli accordi eventualmente  conclusi  tra
          la Comunita' europea e Paesi terzi, l'AIFA puo' chiedere al
          produttore  stabilito  in  un  Paese  terzo  di  sottoporsi
          all'ispezione di cui al comma 1. 
              7.  Dopo  ogni  ispezione,  l'AIFA  redige  un  verbale
          contenente l'esito dell'ispezione, in cui si riporta se  il
          soggetto ispezionato rispetta i principi e le  linee  guida
          delle norme di buona fabbricazione, di cui al capo  II  del
          presente titolo, e successivi aggiornamenti comunitari.  Il
          contenuto   del   verbale   e'   comunicato   al   soggetto
          ispezionato. Prima di adottare i provvedimenti successivi a
          tale verbale e' data al soggetto ispezionato interessato la
          possibilita' di presentare osservazioni. 
              7-bis. Fatti salvi gli accordi  eventualmente  conclusi
          tra l'Unione europea e i paesi terzi,  l'AIFA  o  un  altro
          Stato membro, la Commissione o l'EMA possono chiedere a  un
          produttore  stabilito  in  un  paese  terzo  di  sottoporsi
          all'ispezione di cui al presente articolo. 
              8. Nei novanta giorni successivi all'ispezione  di  cui
          al comma 1, se l'ispezione accerta  l'osservanza  da  parte
          del produttore dei principi e delle linee guida delle norme
          di   buona   fabbricazione   previsti    dalla    normativa
          comunitaria, al produttore e' rilasciato un certificato  di
          conformita' alle norme di buona fabbricazione. 
              8-bis. Se  le  ispezioni  sono  effettuate  nell'ambito
          della procedura di certificazione  di  conformita'  con  le
          monografie  della  Farmacopea  europea,   e'   redatto   un
          certificato. 
              9. L'AIFA inserisce i certificati di  conformita'  alle
          norme di buona fabbricazione, rilasciati in una banca  dati
          dell'Unione europea gestita dall'EMA, per conto dell'Unione
          europea. A norma  dell'articolo  52-bis,  comma  7,  l'AIFA
          inserisce  nella  banca   dati   dell'Unione   europea   le
          informazioni relative ai produttori e agli  importatori  di
          sostanze attive. La banca dati e' accessibile al pubblico. 
              10.  Se  l'ispezione  di  cui  al   comma   1   accerta
          l'inosservanza da parte del produttore dei principi e delle
          linee guida delle norme  di  buona  fabbricazione  previsti
          dalla normativa comunitaria, tale informazione e'  iscritta
          nella banca dati comunitaria di cui al comma 9. 
              10-bis. L'AIFA  tiene  altresi'  conto  della  raccolta
          delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio
          di informazioni (Compilation  of  Community  Procedures  on
          Inspections  and  Echange  of   Information,   regolarmente
          aggiornata dall'EMA), pubblicata dalla Commissione. 
              11. Ai fini  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
          articolo,  l'AIFA  puo'  avvalersi  di  proprio  personale,
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, delle  unita'
          sanitarie  locali,   e   di   altre   strutture   pubbliche
          riconosciute idonee  dall'AIFA,  purche'  in  possesso  dei
          requisiti   professionali   stabiliti   dall'AIFA   stessa,
          attraverso convenzioni con altri istituti. 
              12.  Alle  ispezioni  delle  aziende  o  laboratori  di
          produzione o preparazione di medicinali per terapia genica,
          terapia  cellulare,  di  medicinali  contenenti   organismi
          geneticamente modificati, di medicinali derivati dal sangue
          o dal plasma umani, di medicinali immunologici, nonche'  di
          radiofarmaci, partecipano tecnici  dell'Istituto  superiore
          di sanita' in possesso di specifica esperienza nel settore. 
              13. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive alle
          aziende farmaceutiche, sia antecedenti  che  successive  al
          rilascio delle autorizzazioni alla  produzione,  dirette  a
          verificare il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          decreto, sono a carico delle aziende ispezionate. 
              14. Al personale che svolge gli accertamenti di cui  al
          presente  articolo  e'  dovuto  un   compenso   comprensivo
          dell'indennita' di missione, da stabilirsi con decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              14-bis.  L'AIFA  e'  dotata,  nell'ambito  del  proprio
          servizio ispettivo, di un sistema di qualita' adeguatamente
          concepito periodicamente aggiornabile, cui  si  attiene  il
          personale e la dirigenza di tale servizio. 
              15. L'AIFA, sentito l'Istituto  superiore  di  sanita',
          stabilisce  il  programma  annuale   di   controllo   delle
          composizioni dei medicinali le cui analisi sono  effettuate
          dall'Istituto superiore di sanita'." 
              "Art. 58. Campo d'applicazione 
              1. Il presente capo fissa i principi e le  linee  guida
          relativi alle norme di buona fabbricazione  dei  medicinali
          per uso umano la cui produzione o importazione e'  soggetta
          all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  50.  Nelle  more
          dell'applicazione  dell'articolo  61,  paragrafo   1,   del
          regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione  clinica
          di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di
          cui al presente  capo  si  applicano  anche  ai  medicinali
          sperimentali per uso umano la cui  produzione  e'  soggetta
          all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 211." 
              "Art. 59. Definizioni 
              1. Ai  fini  del  presente  capo  valgono  le  seguenti
          definizioni e, per  quanto  non  previsto,  le  definizioni
          contenute nel regolamento  delegato  (UE)  2017/1569  della
          Commissione, del 23 maggio 2017: 
              a) medicinale sperimentale: una forma  farmaceutica  di
          un  principio  attivo  o  di  un  placebo   saggiato   come
          medicinale   sperimentale   o   come   controllo   in   una
          sperimentazione clinica, compresi i  medicinali  che  hanno
          gia' ottenuto un'AIC ma che sono  utilizzati  o  preparati,
          secondo  formula  magistrale,  o  confezionati,  in   forme
          diverse  da  quella  autorizzata,  o  sono  utilizzati  per
          indicazioni  non  autorizzate  o  per  ottenere   ulteriori
          informazioni sulla forma autorizzata; 
              b) produttore: qualunque persona impegnata in attivita'
          per  le  quali  e'  necessaria  l'autorizzazione   di   cui
          all'articolo    50    del    presente    decreto,    ovvero
          l'autorizzazione,  di  cui  all'articolo  13  del   decreto
          legislativo  24   giugno   2003,   n.   211,   nelle   more
          dell'applicazione  dell'articolo  61,  paragrafo   1,   del
          regolamento (UE) n. 536/2014, concernente  l'autorizzazione
          alla  fabbricazione  e   all'importazione   di   medicinali
          sperimentali; 
              c) sistema di qualita' farmaceutica: la somma di  tutte
          le procedure messe in atto per garantire che  i  medicinali
          abbiano la qualita' richiesta per l'uso cui sono destinati; 
              d) norme di buona  fabbricazione:  le  regole  tecniche
          relative al sistema di  qualita'  che  garantiscono  che  i
          medicinali  sono  costantemente   prodotti,   importati   e
          controllati secondo norme di qualita' adeguate all'uso  cui
          sono destinati; 
              e)     mascheramento:     oscuramento      intenzionale
          dell'identita' di un  medicinale  sperimentale  secondo  le
          istruzioni del promotore della sperimentazione, cosi'  come
          definito all'articolo 2, comma 1, lettera e),  del  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 211; 
              f) smascheramento:  rivelazione  dell'identita'  di  un
          medicinale mascherato. 
              2. Nel presente capo con il  termine  medicinale  senza
          ulteriori specificazioni si intende il  medicinale  diverso
          dal medicinale sperimentale,  come  definito  al  comma  1,
          lettera a)." 
              "Art. 60. Linee guida europee 
              1. Per interpretare i principi e le linee  guida  delle
          norme  di  buona  fabbricazione,   i   produttori   e   gli
          importatori di medicinali e sostanze attive e le  autorita'
          competenti tengono conto delle linee guida  dettagliate  di
          cui all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE. 
              1-bis. Per quanto riguarda  i  medicinali  per  terapie
          avanzate  sono  prese  in  considerazione  le  linee  guida
          relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche  per
          tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)
          n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate. 
              2.  I  produttori  e  le   autorita'   competenti   per
          effettuare la valutazione formale del rischio, in base alla
          quale accertare quali siano le norme di buona fabbricazione
          appropriate per gli  eccipienti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 1,  lettera  e),  tengono  conto  delle  linee  guida
          dettagliate  di  cui  all'articolo   47   della   direttiva
          2001/83/CE." 
              "Art. 64. Personale 
              1.  In  ogni  sito  produttivo  o  di  importazione  il
          produttore  dispone  di  sufficiente  personale  dotato  di
          competenza e qualifiche idonee per  realizzare  l'obiettivo
          di garantire la qualita' farmaceutica. 
              2. I compiti del personale direttivo  e  di  controllo,
          compresa    la     persona     qualificata     responsabile
          dell'applicazione e della messa in  opera  delle  norme  di
          buona   fabbricazione,   sono   specificati   in   appositi
          mansionari. I livelli di responsabilita' sono  definiti  in
          un organigramma. Organigrammi e mansionari  sono  approvati
          ai sensi delle procedure interne del produttore. 
              3. Al personale di cui al  comma  2  sono  conferiti  i
          poteri  necessari  per  il  corretto  esercizio  delle  sue
          funzioni. 
              4.  Il  personale  riceve  una  formazione  iniziale  e
          permanente, di cui e' verificata l'efficacia,  vertente  in
          particolare sulla teoria e  la  pratica  dell'assicurazione
          della qualita' e delle  norme  di  buona  fabbricazione  ed
          eventualmente su specifici requisiti della  produzione  dei
          medicinali sperimentali. 
              5. Sono organizzati e seguiti corsi di igiene  adeguati
          alle attivita' da svolgere. Essi riguardano soprattutto  la
          salute, l'igiene e l'abbigliamento del personale." 
              "Art. 65. Locali e attrezzature 
              1. Nel  rispetto,  comunque,  delle  norme  vigenti  in
          materia urbanistica, ambientale, di sicurezza e  sanitaria,
          il   produttore    garantisce    che    l'ubicazione,    la
          progettazione,   la    costruzione,    l'ampliamento,    la
          ristrutturazione e la  manutenzione  degli  stabilimenti  e
          degli impianti di produzione sono adeguati  alle  attivita'
          che vi dovranno essere svolte. 
              2. I  locali  e  le  attrezzature  di  produzione  sono
          organizzati, progettati  e  fatti  funzionare  in  modo  da
          minimizzare i rischi di errore e da  permettere  pulizia  e
          manutenzione   efficaci   onde   evitare    contaminazioni,
          contaminazioni crociate  e,  in  genere,  effetti  deleteri
          sulla qualita' del prodotto. 
              3. I locali e le attrezzature  da  usare  in  fasi  del
          processo produttivo  o  di  importazione  decisive  per  la
          qualita'  dei  prodotti  sono  sottoposti  a  qualifica   e
          convalida,  cosi'  come  disciplinate  nella  pubblicazione
          richiamata nell'articolo 60." 
              "Art. 67. Produzione 
              1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di
          produzione siano effettuate secondo istruzioni e  procedure
          prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I
          produttori  mettono  a  disposizione,   altresi',   risorse
          adeguate  e  sufficienti  per  l'esecuzione  dei  controlli
          durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti
          di produzione sono documentati e accuratamente investigati. 
              2. Adeguati  provvedimenti  tecnico-organizzativi  sono
          presi    per    evitare    contaminazioni    crociate     e
          frammischiamenti. 
              3. Ogni nuova produzione  o  modifica  importante  alla
          produzione di un medicinale e' convalidata.  Fasi  critiche
          dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di  nuova
          convalida. 
              4. (Abrogato)." 
              "Art. 70. Reclami e ritiri del medicinale 
              1. Per i medicinali, il produttore mette  in  opera  un
          sistema che registra ed esamina  i  reclami  e  un  sistema
          efficace  di  ritiro  rapido,  in  qualunque  momento,  dei
          medicinali gia' nella rete di distribuzione. Egli  registra
          ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA
          e, se del caso, il titolare dell'autorizzazione all'AIC  di
          tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal  mercato
          o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del
          possibile, indica i Paesi di  destinazione.  I  ritiri  dal
          mercato sono effettuati in conformita' alle disposizioni di
          cui all'articolo 34, comma 7. 
              (Omissis)." 
              "Art. 142. Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro
          dal commercio e sequestro del medicinale 
              1. L'AIFA vieta  la  vendita  e  la  utilizzazione  del
          medicinale e dispone il ritiro dal commercio dello  stesso,
          anche limitatamente a singoli lotti, se a giudizio motivato
          della stessa, ricorre una delle condizioni di cui al  comma
          2 dell'articolo 141  ovvero  risulta  che  non  sono  stati
          effettuati  i  controlli  sul  prodotto   finito,   o   sui
          componenti e sui prodotti intermedi della produzione, o che
          non sono stati  osservati  gli  obblighi  e  le  condizioni
          imposti  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  alla
          produzione o successivamente o che non sono stati osservati
          gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del  rilascio
          dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle  variazioni  da
          parte  dell'AIFA,  o  il  medicinale  presenta  difetti  di
          qualita' potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. 
              2. L'AIFA  puo'  disporre  altresi'  il  sequestro  del
          medicinale, anche limitatamente  a  singoli  lotti,  quando
          sussistono elementi per ritenere che  solo  la  sottrazione
          della  materiale   disponibilita'   del   medicinale   puo'
          assicurare una efficace tutela della salute pubblica. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  estendono,
          per quanto applicabili, anche alle sostanze attive." 
              "Art.  157.   Sistemi   di   raccolta   di   medicinali
          inutilizzati o scaduti 
              1. Fatto salvo quanto previsto in materia  di  gestione
          dei rifiuti  sanitari  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
          tutela  del  territorio  e  il  Ministro  delle   attivita'
          produttive, previo parere della Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono  stabiliti  con  oneri  a  carico
          degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali
          inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi  anche
          su accordi, a livello  nazionale  o  territoriale,  fra  le
          parti interessate alla raccolta. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   sono   individuate
          modalita' che rendono possibile la donazione di  medicinali
          non utilizzati a enti del Terzo settore di  cui  al  codice
          del Terzo settore, di cui al decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 117, e l'utilizzazione dei medesimi medicinali  da
          parte  di  queste,  in  confezioni  integre,  correttamente
          conservati e ancora nel periodo di validita', in modo  tale
          da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e  l'efficacia
          originarie, con esclusione dei medicinali da conservare  in
          frigorifero  a  temperature  controllate,  dei   medicinali
          contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   e   dei
          medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.  Con
          il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali  e
          delle  attrezzature  idonei  a   garantirne   la   corretta
          conservazione e le procedure volte alla tracciabilita'  dei
          lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti  del
          Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' consentita la
          distribuzione  gratuita  di   medicinali   non   utilizzati
          direttamente ai  soggetti  indigenti  o  bisognosi,  dietro
          presentazione di prescrizione  medica,  ove  necessaria,  a
          condizione che dispongano di personale sanitario  ai  sensi
          di quanto disposto dalla normativa vigente.  Gli  enti  che
          svolgono  attivita'  assistenziale  sono  equiparati,   nei
          limiti  del  servizio  prestato,  al   consumatore   finale
          rispetto  alla  detenzione   e   alla   conservazione   dei
          medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo  oneroso
          dei medicinali oggetto di donazione. 
              1-ter. I farmaci ritirati  sono  stoccati  dalla  ditta
          titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla
          stessa.  Dopo  la  verifica  del   numero   di   confezioni
          rientrate, effettuata dal Comando dei  Carabinieri  per  la
          tutela della salute, e  a  seguito  dell'autorizzazione  da
          parte dell'AIFA, il titolare AIC procede  alla  distruzione
          dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto  la
          vigilanza del Comando dei Carabinieri per la  tutela  della
          salute competente per territorio. Per  la  distruzione  dei
          farmaci posti sotto sequestro vale quanto  disposto  per  i
          farmaci  ritirati,  salvo  diversa  disposizione  da  parte
          dell'autorita' giudiziaria.".