Art. 27 Autorita' di autorizzazione e notifica 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'Autorita' preposta ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/797 ed e' responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformita'. Le procedure per la notifica degli organismi sono riportate in Allegato V. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita' di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 15, comma 1 e informa gli stessi in merito agli organismi designati di cui all'articolo 15, comma 8. 3. La valutazione ed il controllo di cui al comma 1 sono eseguiti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano che, nello svolgimento dei propri compiti, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 28 ed adotta disposizioni per coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. 4. L'Autorita' di notifica si assume la piena responsabilita' dei compiti svolti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano di cui al comma 3.
Note all'art. 27: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.