Art. 27 
 
 
               Autorita' di autorizzazione e notifica 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'Autorita'
preposta ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE)  2016/797  ed
e' responsabile dell'istituzione e  dell'esecuzione  delle  procedure
necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e il controllo  degli
organismi di valutazione  della  conformita'.  Le  procedure  per  la
notifica degli organismi sono riportate in Allegato V. 
  2. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  il
tramite  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  notifica   alla
Commissione  europea  ed  agli  altri  Stati  membri  gli   organismi
autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita'  di
cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 15, comma 1 e informa gli
stessi in merito agli organismi designati  di  cui  all'articolo  15,
comma 8. 
  3. La valutazione ed il controllo di cui al comma 1  sono  eseguiti
dall'Ente unico  nazionale  di  accreditamento  italiano  che,  nello
svolgimento dei propri  compiti,  rispetta  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 28 ed adotta disposizioni per coprire la responsabilita'
civile connessa alle proprie attivita'. 
  4. L'Autorita' di notifica si assume la piena  responsabilita'  dei
compiti svolti dall'Ente unico nazionale di  accreditamento  italiano
di cui al comma 3. 
 
          Note all'art. 27: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.