Art. 28 
 
 
Prescrizioni relative alle attivita' di valutazione e controllo degli
            Organismi delegati dall'Autorita' di notifica 
 
  1. Al fine di garantire  l'assolvimento  dei  compiti  affidatigli,
l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano puo' avvalersi  del
personale del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dell'ANSFISA. A tal fine, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'ANSFISA  e  l'Ente  unico  nazionale  di  accreditamento
italiano sottoscrivono una o piu'  convenzioni  per  disciplinare  le
modalita'  operative  e  di   gestione   dell'attivita',   garantendo
competenza, imparzialita', uniformita' ed indipendenza. 
  2.  Gli  oneri  derivanti  dall'espletamento  delle  attivita'   di
valutazione e controllo di cui  all'articolo  27,  comma  1,  sono  a
carico  degli  organismi  di  valutazione  della  conformita'  e  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.