Art. 29 
 
 
     Obbligo dell'Autorita' di notifica di fornire informazioni 
 
  1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  il
tramite  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   informa   la
Commissione  europea  delle  procedure  di  valutazione,  notifica  e
controllo degli organismi di valutazione della conformita'  adottate,
nonche' di qualsiasi modifica di tali procedure.