Art. 29 Obbligo dell'Autorita' di notifica di fornire informazioni 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, informa la Commissione europea delle procedure di valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformita' adottate, nonche' di qualsiasi modifica di tali procedure.