Art. 30 
 
 
             Organismi di valutazione della conformita' 
 
  1. L'organismo di valutazione della conformita' deve  soddisfare  i
requisiti previsti ai sensi dei commi da 2 a 8 e degli articoli 31  e
32. 
  2. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  dotato  di
personalita' giuridica ed esegue tutti i compiti di valutazione della
conformita'  che  la  pertinente  STI  affida  e  per  cui  e'  stato
notificato, indipendentemente  dal  fatto  che  li  esegua  in  prima
persona  o  che  siano  eseguiti  per  suo  conto  e  sotto  la   sua
responsabilita'. 
  3. Per ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni
tipo o categoria di prodotto per cui e' stato notificato, l'organismo
di valutazione della conformita' dispone: 
    a) del personale necessario, dotato di conoscenze tecniche  e  di
esperienza sufficiente ed  adeguata  all'esecuzione  dei  compiti  di
valutazione della conformita'; 
    b) delle pertinenti e aggiornate procedure  documentate  in  base
alle quali e' effettuata la valutazione della conformita', a garanzia
della trasparenza di tali procedure e della capacita' di applicarle; 
    c) di politiche e procedure appropriate per  scindere  i  compiti
che svolge in qualita' di organismo notificato di  valutazione  della
conformita' dalle altre attivita'; 
    d)  delle  procedure  documentate  idonee  all'esecuzione   delle
attivita',   che   tengono   debitamente   conto   delle   dimensioni
dell'impresa, del settore in cui  opera,  della  sua  struttura,  del
grado di complessita' tecnologica del prodotto in questione  e  della
natura seriale o di massa del processo produttivo. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  dispone  delle
risorse e dei mezzi necessari per svolgere  adeguatamente  i  compiti
tecnici ed amministrativi  connessi  alle  attivita'  di  valutazione
della conformita' e ha accesso a tutte le apparecchiature o strutture
necessarie. 
  5. L'organismo di  valutazione  della  conformita'  sottoscrive  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile al  fine  di
coprire tutti i rischi derivanti dalla propria attivita'. 
  6. Il personale dell'organismo di valutazione della conformita'  e'
tenuto al segreto  professionale  per  tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza  nell'esercizio  dei  compiti  affidatigli  in  base  alla
pertinente STI  o  a  qualsiasi  disposizione  esecutiva  di  diritto
nazionale, tranne nei  confronti  delle  autorita'  competenti  dello
Stato membro in cui esercita le  attivita'.  Sono  tutelati  tutti  i
diritti di proprieta'. 
  7. L'organismo di  valutazione  della  conformita'  partecipa  alle
attivita' di normazione di settore pertinenti ed alle  attivita'  del
gruppo di coordinamento degli  organismi  notificati  di  valutazione
della conformita', istituito a livello dell'Unione europea,  assicura
che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato e,
se del caso, formato, ed applica le decisioni ed i documenti prodotti
dal predetto gruppo. 
  8. Gli organismi di valutazione  della  conformita'  notificati  in
relazione ai sottosistemi controllo-comando e  segnalamento  a  terra
ovvero di bordo partecipano alle attivita' del gruppo  dell'ERTMS  di
cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/796, ovvero  assicurano
che il proprio personale addetto alle valutazioni sia  informato  dei
risultati delle attivita' del citato gruppo e, se del  caso,  formato
sui contenuti. Gli organismi si attengono agli orientamenti scaturiti
dai lavori di detto gruppo e, se reputano inopportuna  o  impossibile
l'applicazione di tali orientamenti, sottopongono al gruppo di lavoro
dell'ERTMS osservazioni volte a un loro miglioramento costante. 
 
          Note all'art. 30: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse.