Art. 30 Organismi di valutazione della conformita' 1. L'organismo di valutazione della conformita' deve soddisfare i requisiti previsti ai sensi dei commi da 2 a 8 e degli articoli 31 e 32. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' dotato di personalita' giuridica ed esegue tutti i compiti di valutazione della conformita' che la pertinente STI affida e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che li esegua in prima persona o che siano eseguiti per suo conto e sotto la sua responsabilita'. 3. Per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di prodotto per cui e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' dispone: a) del personale necessario, dotato di conoscenze tecniche e di esperienza sufficiente ed adeguata all'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita'; b) delle pertinenti e aggiornate procedure documentate in base alle quali e' effettuata la valutazione della conformita', a garanzia della trasparenza di tali procedure e della capacita' di applicarle; c) di politiche e procedure appropriate per scindere i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato di valutazione della conformita' dalle altre attivita'; d) delle procedure documentate idonee all'esecuzione delle attivita', che tengono debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. 4. L'organismo di valutazione della conformita' dispone delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutte le apparecchiature o strutture necessarie. 5. L'organismo di valutazione della conformita' sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile al fine di coprire tutti i rischi derivanti dalla propria attivita'. 6. Il personale dell'organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli in base alla pertinente STI o a qualsiasi disposizione esecutiva di diritto nazionale, tranne nei confronti delle autorita' competenti dello Stato membro in cui esercita le attivita'. Sono tutelati tutti i diritti di proprieta'. 7. L'organismo di valutazione della conformita' partecipa alle attivita' di normazione di settore pertinenti ed alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di valutazione della conformita', istituito a livello dell'Unione europea, assicura che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato e, se del caso, formato, ed applica le decisioni ed i documenti prodotti dal predetto gruppo. 8. Gli organismi di valutazione della conformita' notificati in relazione ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra ovvero di bordo partecipano alle attivita' del gruppo dell'ERTMS di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/796, ovvero assicurano che il proprio personale addetto alle valutazioni sia informato dei risultati delle attivita' del citato gruppo e, se del caso, formato sui contenuti. Gli organismi si attengono agli orientamenti scaturiti dai lavori di detto gruppo e, se reputano inopportuna o impossibile l'applicazione di tali orientamenti, sottopongono al gruppo di lavoro dell'ERTMS osservazioni volte a un loro miglioramento costante.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.