Art. 31 Imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita' 1. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo e indipendente dall'organizzazione o dal fabbricante del prodotto che valuta. Un organismo appartenente ad un'associazione di imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta puo' essere ritenuto organismo di valutazione della conformita' a condizione che dimostri la propria indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 2. L'imparzialita' dell'organismo di valutazione della conformita', dei suoi dirigenti e del personale addetto alle valutazioni e' costantemente garantita, anche attraverso un meccanismo di salvaguardia dell'imparzialita' formalmente documentato attraverso uno specifico comitato di salvaguardia. 3. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti ed il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformita' non possono rivestire il ruolo di progettista, fabbricante, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore e di manutentore dei prodotti che l'organismo valuta, ne' di mandatario di uno di questi soggetti. L'Organismo di valutazione, nelle proprie attivita', puo' impiegare anche prodotti che ha gia' valutato in ambito di impiego ferroviario. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformita' non sono coinvolti direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, immissione sul mercato, installazione, utilizzo o manutenzione di detti prodotti, ne' rappresentano i soggetti coinvolti in tali attivita'. Essi non svolgono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui l'organismo e' notificato, con particolare riferimento ai servizi di consulenza. 5. L'organismo di valutazione della conformita' assicura che le attivita' delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle proprie attivita' di valutazione della conformita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale svolgono le attivita' di valutazione della conformita' con la massima integrita' professionale e con la necessaria competenza tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia condizionamento ed incentivo, in particolare di ordine economico, che possa influenzarne il giudizio o influire sui risultati delle loro attivita' di valutazione della conformita', in particolare ad opera di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.