Art. 31 
 
 
   Imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita' 
 
  1. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo  e  indipendente  dall'organizzazione  o  dal  fabbricante  del
prodotto che valuta. Un organismo appartenente ad un'associazione  di
imprese o ad una federazione professionale  che  rappresenta  imprese
coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella  fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella  manutenzione  dei  prodotti
che esso valuta puo' essere ritenuto organismo di  valutazione  della
conformita' a condizione  che  dimostri  la  propria  indipendenza  e
l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 
  2. L'imparzialita' dell'organismo di valutazione della conformita',
dei suoi dirigenti  e  del  personale  addetto  alle  valutazioni  e'
costantemente  garantita,   anche   attraverso   un   meccanismo   di
salvaguardia dell'imparzialita'  formalmente  documentato  attraverso
uno specifico comitato di salvaguardia. 
  3. L'organismo di valutazione della conformita', i  suoi  dirigenti
ed il personale responsabile che  svolge  i  compiti  di  valutazione
della conformita' non possono  rivestire  il  ruolo  di  progettista,
fabbricante,  fornitore,  installatore,   acquirente,   proprietario,
utilizzatore e di manutentore dei prodotti  che  l'organismo  valuta,
ne'  di  mandatario  di  uno  di  questi  soggetti.  L'Organismo   di
valutazione, nelle proprie attivita', puo' impiegare  anche  prodotti
che ha gia' valutato in ambito di impiego ferroviario. 
  4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e
il personale responsabile che svolge i compiti di  valutazione  della
conformita' non  sono  coinvolti  direttamente  nella  progettazione,
fabbricazione o costruzione, immissione sul  mercato,  installazione,
utilizzo o  manutenzione  di  detti  prodotti,  ne'  rappresentano  i
soggetti coinvolti  in  tali  attivita'.  Essi  non  svolgono  alcuna
attivita' che possa essere in conflitto con la loro  indipendenza  di
giudizio o la loro integrita' per quanto  riguarda  le  attivita'  di
valutazione della conformita' per cui l'organismo e' notificato,  con
particolare riferimento ai servizi di consulenza. 
  5. L'organismo di valutazione della  conformita'  assicura  che  le
attivita' delle affiliate o dei subappaltatori  non  si  ripercuotano
sulla  riservatezza,  sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'  delle
proprie attivita' di valutazione della conformita'. 
  6. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
svolgono le attivita' di valutazione della conformita' con la massima
integrita' professionale  e  con  la  necessaria  competenza  tecnica
specifica e sono liberi da qualsivoglia condizionamento ed incentivo,
in  particolare  di  ordine  economico,  che  possa  influenzarne  il
giudizio o influire sui risultati delle loro attivita' di valutazione
della conformita', in particolare ad opera di  persone  o  gruppi  di
persone interessati ai risultati di tali attivita'.