Art. 32 
 
 
     Personale degli organismi di valutazione della conformita' 
 
  1. Il personale responsabile  dell'esecuzione  delle  attivita'  di
valutazione della conformita' possiede le seguenti competenze: 
    a) una formazione tecnica e professionale comprovata che  includa
tutte  le  attivita'  di  valutazione  della  conformita'   per   cui
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue ed un'adeguata autorevolezza per eseguire tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali, delle norme armonizzate applicabili e delle  disposizioni
pertinenti del diritto dell'Unione europea; 
    d)  la  capacita'  di  elaborare  certificati,  registrazioni   e
rapporti atti a dimostrare che le  valutazioni  di  conformita'  sono
state eseguite. 
  2. La retribuzione dei  dirigenti  e  del  personale  addetto  alle
valutazioni di un organismo  di  valutazione  della  conformita'  non
dipende dal numero di valutazioni eseguite ne' dai risultati di  tali
valutazioni.