Art. 32 Personale degli organismi di valutazione della conformita' 1. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di valutazione della conformita' possiede le seguenti competenze: a) una formazione tecnica e professionale comprovata che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' per cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue ed un'adeguata autorevolezza per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea; d) la capacita' di elaborare certificati, registrazioni e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni di conformita' sono state eseguite. 2. La retribuzione dei dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite ne' dai risultati di tali valutazioni.