Art. 33 Presunzione di conformita' dell'organismo di valutazione della conformita' 1. Qualora un organismo di valutazione della conformita' dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, esso e' conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili rispettino tali requisiti.