Art. 33 
 
 
Presunzione  di  conformita'  dell'organismo  di  valutazione   della
                             conformita' 
 
  1. Qualora un organismo di valutazione della  conformita'  dimostri
la propria conformita' ai criteri stabiliti  nelle  pertinenti  norme
armonizzate, o in parti di esse, pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea, esso e' conforme alle prescrizioni di  cui  agli
articoli da 30  a  32  nella  misura  in  cui  le  norme  armonizzate
applicabili rispettino tali requisiti.