Art. 34 
 
 
        Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 
 
  1. L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi
alla valutazione della conformita', oppure ricorre  ad  un'affiliata,
assicura  che  il  subappaltatore   e   l'affiliata   rispettino   le
prescrizioni di cui agli  articoli  da  30  a  32  e  ne  informa  di
conseguenza l'Ente  unico  nazionale  di  accreditamento  italiano  e
l'Autorita' di notifica. 
  2. L'organismo notificato assume la  completa  responsabilita'  dei
compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque  siano
stabiliti. 
  3.  Le   attivita'   dell'organismo   notificato   possono   essere
subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo  con  il  consenso
del cliente. 
  4. L'organismo notificato  tiene  a  disposizione  dell'Ente  unico
nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorita' di  notifica  i
pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche  del
subappaltatore e dell'affiliata e  il  lavoro  da  essi  eseguito  in
conformita' alla pertinente STI.