Art. 34 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1. L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformita', oppure ricorre ad un'affiliata, assicura che il subappaltatore e l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 e ne informa di conseguenza l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e l'Autorita' di notifica. 2. L'organismo notificato assume la completa responsabilita' dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti. 3. Le attivita' dell'organismo notificato possono essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorita' di notifica i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore e dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito in conformita' alla pertinente STI.