Art. 35 
 
 
                    Organismi interni accreditati 
 
  1. I richiedenti possono  far  eseguire  attivita'  di  valutazione
della conformita'  da  un  organismo  interno  accreditato,  ai  fini
dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2
di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e
CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo
deve costituire una articolazione  separata  e  distinta  all'interno
della struttura e dell'organizzazione del richiedente  interessato  e
non   partecipa   alla    progettazione,    produzione,    fornitura,
installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta. 
  2. Un organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti: 
    a) e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    b) esso e il suo personale, nell'ambito dell'impresa di cui fanno
parte, sono identificabili  a  livello  dell'organizzazione  e  hanno
metodi o procedure di elaborazione delle relazioni  che  garantiscano
la loro imparzialita'; tale  aspetto  e'  dimostrato  all'Ente  unico
nazionale di accreditamento italiano; 
    c)  ne'  esso  ne'  il  suo  personale  sono  responsabili  della
progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento
o manutenzione  dei  prodotti  che  valutano  e  non  partecipano  ad
attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o
integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono; 
    d) fornisce i propri servizi esclusivamente all'impresa di cui fa
parte. 
  3. Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati
membri o alla Commissione, ma l'impresa di  cui  fa  parte  e  l'Ente
Unico nazionale di accreditamento italiano informano  l'Autorita'  di
notifica del suo accreditamento. 
 
          Note all'art. 35: 
 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   decisione
          768/2008/CE si veda nelle note all'art. 24. 
              -   La   decisione   2010/713/UE   della    Commissione
          concernente i moduli per le procedure di valutazione  della
          conformita', dell'idoneita' all'impiego e della verifica CE
          da   utilizzare   per    le    specifiche    tecniche    di
          interoperabilita'  adottate  nell'ambito  della   direttiva
          2008/57/CE  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          [notificata con il numero C(2010) 7582] (Testo rilevante ai
          fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010,
          n. L 319. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          765/2008 si veda nelle note all'art. 3.