Art. 35 Organismi interni accreditati 1. I richiedenti possono far eseguire attivita' di valutazione della conformita' da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione separata e distinta all'interno della struttura e dell'organizzazione del richiedente interessato e non partecipa alla progettazione, produzione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta. 2. Un organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti: a) e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008; b) esso e il suo personale, nell'ambito dell'impresa di cui fanno parte, sono identificabili a livello dell'organizzazione e hanno metodi o procedure di elaborazione delle relazioni che garantiscano la loro imparzialita'; tale aspetto e' dimostrato all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano; c) ne' esso ne' il suo personale sono responsabili della progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento o manutenzione dei prodotti che valutano e non partecipano ad attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono; d) fornisce i propri servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte. 3. Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte e l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano informano l'Autorita' di notifica del suo accreditamento.
Note all'art. 35: - Per i riferimenti normativi della decisione 768/2008/CE si veda nelle note all'art. 24. - La decisione 2010/713/UE della Commissione concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformita', dell'idoneita' all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilita' adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 7582] (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 319. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note all'art. 3.