Art. 37 
 
 
                        Procedura di notifica 
 
  1. L'Autorita' di notifica di cui  all'articolo  27  notifica  alla
Commissione e agli  altri  Stati  membri,  utilizzando  lo  strumento
elettronico di notifica elaborato e gestito  dalla  Commissione,  gli
organismi  di  valutazione  della  conformita'  che   soddisfano   le
prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32. 
  2. La  notifica  di  cui  al  comma  1  include  tutti  i  dettagli
riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il  modulo
o i moduli di  valutazione  della  conformita'  e  l'indicazione  del
prodotto o dei prodotti interessati, nonche' il relativo  certificato
di accreditamento. 
  3. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  puo'  svolgere
attivita' di organismo notificato solo se la Commissione o gli  altri
Stati membri  non  sollevano  obiezioni  entro  due  settimane  dalla
notifica. 
  4. Le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica sono
notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. 
  5.  All'organismo  notificato  viene   assegnato   un   numero   di
identificazione  unico  dalla  Commissione  europea,  anche   se   e'
notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.