Art. 37 Procedura di notifica 1. L'Autorita' di notifica di cui all'articolo 27 notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32. 2. La notifica di cui al comma 1 include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'indicazione del prodotto o dei prodotti interessati, nonche' il relativo certificato di accreditamento. 3. L'organismo di valutazione della conformita' puo' svolgere attivita' di organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica. 4. Le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. 5. All'organismo notificato viene assegnato un numero di identificazione unico dalla Commissione europea, anche se e' notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.