Art. 38 
 
 
Modifica  della  notifica  e  contestazione  della  competenza  degli
                              organismi 
 
  1. Se l'Autorita' di notifica ha accertato  o  e'  stata  informata
dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA che
un organismo notificato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli
articoli da 30 a 32, o non adempie ai  suoi  obblighi,  essa  limita,
sospende  o  revoca  la  notifica,   in   funzione   della   gravita'
dell'inosservanza  delle  prescrizioni  o  dell'inadempimento   degli
obblighi e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri. 
  2. In caso di limitazione, sospensione  o  revoca  della  notifica,
oppure  di  cessazione  dell'attivita'   dell'organismo   notificato,
l'Autorita' di notifica prende le misure  appropriate  per  garantire
che i procedimenti  di  tale  organismo  siano  svolti  da  un  altro
organismo notificato e  siano  accessibili,  su  richiesta,  all'Ente
unico nazionale di  accreditamento  italiano  e  al  Ministero  dello
sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza sul mercato. 
  3. L'Autorita' di notifica, su richiesta, fornisce alla Commissione
europea le informazioni alla base della notifica o  del  mantenimento
della competenza  di  un  organismo,  in  tutti  i  casi  in  cui  la
Commissione   esprima   riserve   sulla   competenza   dell'organismo
notificato o circa l'ottemperanza alle prescrizioni e responsabilita'
che incombono su di esso ai sensi del presente  decreto.  Qualora  la
Commissione  accerti  che  l'organismo  notificato  non  soddisfa  le
prescrizioni relative alla propria notifica, l'Autorita' di  notifica
adotta le misure correttive indicate dalla  Commissione,  inclusa  la
revoca della notifica.