Art. 38 Modifica della notifica e contestazione della competenza degli organismi 1. Se l'Autorita' di notifica ha accertato o e' stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA che un organismo notificato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o revoca la notifica, in funzione della gravita' dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2. In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, l'Autorita' di notifica prende le misure appropriate per garantire che i procedimenti di tale organismo siano svolti da un altro organismo notificato e siano accessibili, su richiesta, all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e al Ministero dello sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza sul mercato. 3. L'Autorita' di notifica, su richiesta, fornisce alla Commissione europea le informazioni alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo, in tutti i casi in cui la Commissione esprima riserve sulla competenza dell'organismo notificato o circa l'ottemperanza alle prescrizioni e responsabilita' che incombono su di esso ai sensi del presente decreto. Qualora la Commissione accerti che l'organismo notificato non soddisfa le prescrizioni relative alla propria notifica, l'Autorita' di notifica adotta le misure correttive indicate dalla Commissione, inclusa la revoca della notifica.