Art. 39 
 
 
            Obblighi operativi degli organismi notificati 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della
conformita' secondo le procedure  di  valutazione  della  conformita'
previste dalla pertinente STI,  in  modo  proporzionato  ed  evitando
oneri superflui a carico degli  operatori  economici.  Gli  organismi
notificati  svolgono  le  proprie  attivita'  tenendo   conto   delle
dimensioni dell'impresa, del settore in cui  essa  opera,  della  sua
struttura, del grado di  complessita'  tecnologica  del  prodotto  in
questione  e  della  natura  seriale  o  di  massa  del  processo  di
produzione. Gli organismi notificati operano al fine di  valutare  la
conformita' del prodotto alla direttiva (UE) 2016/797. 
  2. Se un organismo notificato riscontra che le  prescrizioni  della
pertinente STI o le corrispondenti  norme  armonizzate  o  specifiche
tecniche non sono state rispettate, chiede al fabbricante di adottare
appropriate misure  correttive  e  non  rilascia  il  certificato  di
conformita'. 
  3. Se un  organismo  notificato,  nel  corso  del  controllo  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato,  riscontra  che
un  prodotto  non  e'  piu'  conforme  alla  pertinente  STI  o  alle
corrispondenti norme armonizzate o  specifiche  tecniche,  chiede  al
fabbricante  di  adottare  appropriate  misure   correttive   e,   se
necessario, sospende o revoca il certificato. 
  4. Se le misure correttive non sono prese o se queste non producono
l'effetto  desiderato,  l'organismo  notificato  limita,  sospende  o
revoca i certificati,  secondo  la  gravita'  della  non  conformita'
riscontrata. 
 
          Note all'art. 39: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.