Art. 39 Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' previste dalla pertinente STI, in modo proporzionato ed evitando oneri superflui a carico degli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le proprie attivita' tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessita' tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Gli organismi notificati operano al fine di valutare la conformita' del prodotto alla direttiva (UE) 2016/797. 2. Se un organismo notificato riscontra che le prescrizioni della pertinente STI o le corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche non sono state rispettate, chiede al fabbricante di adottare appropriate misure correttive e non rilascia il certificato di conformita'. 3. Se un organismo notificato, nel corso del controllo della conformita' successivo al rilascio di un certificato, riscontra che un prodotto non e' piu' conforme alla pertinente STI o alle corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche, chiede al fabbricante di adottare appropriate misure correttive e, se necessario, sospende o revoca il certificato. 4. Se le misure correttive non sono prese o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati, secondo la gravita' della non conformita' riscontrata.
Note all'art. 39: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.