Art. 40 
 
 
     Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni 
 
  1. Gli organismi notificati informano  l'Autorita'  di  notifica  e
l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza che incida sull'ambito della notifica
e sulle condizioni per la notifica stessa; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  ha  ricevuto  dal
Ministero dello  sviluppo  economico  in  qualita'  di  autorita'  di
vigilanza del mercato in relazione ad attivita' di valutazione  della
conformita'; 
    d) su richiesta, in relazione ad attivita' di  valutazione  della
conformita' eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi  altra
attivita' svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  L'ANSFISA  e  le  eventuali  competenti   autorita'   nazionali
interessate degli Sati membri preposte alla sicurezza sono  informate
di  qualunque  rifiuto,  limitazione,  sospensione   o   revoca   del
certificato di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Gli organismi notificati forniscono le  pertinenti  informazioni
sulle questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  ai
risultati positivi della valutazione  della  conformita'  agli  altri
organismi notificati ai sensi  della  direttiva  (UE)  2016/797,  che
svolgono analoghe attivita' di valutazione  della  conformita'  sugli
stessi prodotti. 
  4. Gli organismi notificati forniscono all'ERA i  certificati  «CE»
di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di  conformita'  dei
componenti di interoperabilita' ed i certificati  «CE»  di  idoneita'
all'impiego dei componenti di interoperabilita'. 
 
          Note all'art. 40: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.