Art. 40 Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni 1. Gli organismi notificati informano l'Autorita' di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato; b) di qualunque circostanza che incida sull'ambito della notifica e sulle condizioni per la notifica stessa; c) di eventuali richieste di informazioni che ha ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza del mercato in relazione ad attivita' di valutazione della conformita'; d) su richiesta, in relazione ad attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi altra attivita' svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. L'ANSFISA e le eventuali competenti autorita' nazionali interessate degli Sati membri preposte alla sicurezza sono informate di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato di cui al comma 1, lettera a). 3. Gli organismi notificati forniscono le pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita' agli altri organismi notificati ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, che svolgono analoghe attivita' di valutazione della conformita' sugli stessi prodotti. 4. Gli organismi notificati forniscono all'ERA i certificati «CE» di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di conformita' dei componenti di interoperabilita' ed i certificati «CE» di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita'.
Note all'art. 40: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.