Art. 42 
 
 
                         Organismi designati 
 
  1.  I  requisiti  relativi  agli  organismi  di  valutazione  della
conformita' di cui agli articoli da 30 a  34  si  applicano  altresi'
agli organismi designati a norma dell'articolo 15, comma 8, salvo  il
fatto  che  le  competenze  richieste  al  suo  personale  ai   sensi
dell'articolo 32, comma 1,  lettera  c),  sono  riferite  alle  norme
nazionali  e  che,  tra  i  documenti  da   tenere   a   disposizione
dell'Autorita' di notifica a norma dell'articolo 34,  comma  4,  sono
inclusi  i  documenti  relativi  ai  lavori  realizzati  da  societa'
affiliate o enti subappaltatori in relazione  alle  pertinenti  norme
nazionali. 
  2. Gli obblighi operativi di cui all'articolo 39 si estendono anche
agli organismi designati salvo per il  fatto  che  tali  obblighi  si
riferiscono a norme nazionali  invece  che  alle  STI.  L'obbligo  di
informazione di cui all'articolo 40, comma  1,  si  applica  altresi'
agli organismi  designati  che  coerentemente  informano  i  soggetti
pertinenti. 
  3. Se l'Autorita' di notifica ha accertato  o  e'  stata  informata
dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA del
fatto che un organismo designato non soddisfa piu' le prescrizioni di
cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, limita,
sospende o revoca la designazione, secondo i casi, in funzione  della
gravita' dell'inosservanza delle  prescrizioni  o  dell'inadempimento
degli obblighi. 
  4. La designazione degli organismi  avviene  secondo  le  modalita'
indicate nell'Allegato V.