Art. 42 Organismi designati 1. I requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformita' di cui agli articoli da 30 a 34 si applicano altresi' agli organismi designati a norma dell'articolo 15, comma 8, salvo il fatto che le competenze richieste al suo personale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), sono riferite alle norme nazionali e che, tra i documenti da tenere a disposizione dell'Autorita' di notifica a norma dell'articolo 34, comma 4, sono inclusi i documenti relativi ai lavori realizzati da societa' affiliate o enti subappaltatori in relazione alle pertinenti norme nazionali. 2. Gli obblighi operativi di cui all'articolo 39 si estendono anche agli organismi designati salvo per il fatto che tali obblighi si riferiscono a norme nazionali invece che alle STI. L'obbligo di informazione di cui all'articolo 40, comma 1, si applica altresi' agli organismi designati che coerentemente informano i soggetti pertinenti. 3. Se l'Autorita' di notifica ha accertato o e' stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA del fatto che un organismo designato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca la designazione, secondo i casi, in funzione della gravita' dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi. 4. La designazione degli organismi avviene secondo le modalita' indicate nell'Allegato V.