Art. 31
Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali
1. I Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, uffici di livello dirigenziale non generale,
svolgono compiti di coordinamento e supporto amministrativo delle
strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio di loro
competenza.
2. Il segretario distrettuale, in particolare:
a) esercita funzioni ispettive a livello territoriale, secondo le
indicazioni fornite dal Segretariato generale;
b) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi
amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul
territorio di competenza, provvedendo altresi' all'individuazione dei
relativi fabbisogni formativi;
c) adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla
promozione del benessere sui luoghi di lavoro e alla conciliazione
dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione del lavoro in
modalita' agile;
d) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a
livello territoriale;
e) propone, mediante piani di azione e progetti territoriali
coordinati a livello territoriale, strategie unitarie per
l'efficientamento dell'amministrazione attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il
monitoraggio e verificandone l'attuazione;
f) svolge le funzioni di stazione appaltante per conto delle
strutture periferiche per l'affidamento dei contratti di appalto o di
concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto
di natura non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2,
lettera b);
g) assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici
periferici, che svolgono le funzioni di stazione appaltante nei
limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non
regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), per la
predisposizione degli atti di gara di appalti e concessioni
rientranti nelle loro competenze; svolge attivita' di controllo e
raccordo con la Direzione generale Contratti e concessioni sugli atti
di gara di appalti e concessioni posti in essere dagli uffici
periferici;
h) svolge attivita' di supporto e consulenza agli uffici periferici
del Ministero con riguardo ai rapporti di partenariato
pubblico-privato nonche' in materia di determinazione dei canoni
concessori, sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo;
i) riferisce periodicamente al Segretario generale e ai direttori
generali centrali di settore in merito all'andamento delle attivita'
degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio di
competenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
l) raccoglie le indicazioni degli uffici periferici del Ministero
relative alle proposte di interventi da inserire nei programmi
annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le trasmette ai
direttori generali centrali e al Segretario generale;
m) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi e i piani
finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di
tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale
Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana e, per i beni
dichiarati di notevole interesse pubblico, con la Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio competente;
n) dispone, su proposta della Soprintendenza competente, con le
modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 314, legge 27
dicembre 2017, n. 205, il concorso del Ministero nelle spese
effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali
per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35
del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del Codice;
o) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai
fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h);
p) concorda con i titolari degli uffici periferici le
determinazioni di carattere intersettoriale afferenti alle competenze
di piu' Direzioni generali e rientranti nel proprio ambito
territoriale.
3. L'incarico di segretario distrettuale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario
generale.
4. I Segretariati distrettuali costituiscono centri di costo del
Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto
riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono
dalla Direzione generale Organizzazione; per quanto riguarda le
funzioni relative all'esercizio dell'attivita' contrattuale,
dipendono dalla Direzione generale Contratti e concessioni.
5. I Segretariati distrettuali sono individuati con decreto
ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 314, legge 27
dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi
previsti dall'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel
limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del rispetto
dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 1,
comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e' abrogato e, all'art. 31, comma 2-bis, del codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: "
dagli articoli 35 e " sono sostituite dalle seguenti: "
dall'articolo "».
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi
imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina
l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da'
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il
Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della
stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.».
- Per l'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18.
- Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.