Art. 34
Direzioni territoriali delle reti museali
1. Le Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello
dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la fruizione e
la valorizzazione dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 35, ivi inclusi quelli di cui
all'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a
definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto
all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione
dei percorsi culturali di fruizione. A tali fini, il direttore
territoriale delle reti museali riunisce periodicamente in
conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche, i
direttori degli istituti di cui all'articolo 35, insistenti nel
proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli di
livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) e
comma 3.
2. In particolare, il direttore territoriale delle reti museali,
oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non
regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
sovraintende alla gestione degli istituti di cui all'articolo 35,
comma 8, assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e
ne e' responsabile; svolge altresi' le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora le attivita' di
gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema
museale nazionale nell'ambito territoriale di competenza;
b) promuove la costituzione, nell'ambito territoriale di
competenza, di un sistema museale integrato, favorendo la creazione
di reti museali comprendenti gli istituti assegnati alla Direzione
territoriale delle reti museali e quelli delle amministrazioni
pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri
soggetti pubblici e privati;
c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi del
sistema museale nel proprio ambito territoriale di competenza;
d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo
direttore, del progetto culturale di ciascun istituto assegnato alla
Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzarne la
funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo
sviluppo della cultura;
e) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso unici,
cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati
interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura del
proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli aperti
al pubblico afferenti all'istituto di cui all'articolo 29, comma 2,
lettera a), sentiti il Direttore generale Musei nonche' i Direttori
degli istituti e dei musei di cui all'articolo 29, comma 2, lettera
a), e comma 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della
cultura di propria competenza, in modo da assicurare la piu' ampia
fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17,
comma 2, lettera n), sentiti i rispettivi direttori;
g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima
accessibilita';
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale
Musei, i direttori degli istituti di cui all'articolo 35 aventi
natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del
Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di
organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di
catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni degli
istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e
dei beni, anche privati, dati in comodato o deposito a detti
istituti, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel
rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b),
informando in via preventiva la Soprintendenza competente e, per i
prestiti all'estero, informando in via preventiva il Segretario
generale e sentita la Direzione generale Musei;
m) dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla
Direzione territoriale delle reti museali, e in conformita' agli atti
di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione
generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle
attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali,
ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
n) promuove la definizione e la stipula degli accordi di
valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, in conformita'
agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della
Direzione generale Contratti e concessioni, al fine di individuare
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' al fine di
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica,
favorendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale scopo
provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e
delle biblioteche statali aventi sede nel territorio di competenza;
o) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali e i privati interessati, in conformita' agli atti di
indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale
Contratti e concessioni, per regolare servizi strumentali comuni
destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali,
anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali
per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le
associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati
requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e
diffusione della conoscenza dei beni culturali;
p) stabilisce e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli
interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei
relativi piani di spesa;
q) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della
Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della
cultura affidati in consegna alla competenza degli istituti di cui
all'articolo 35;
r) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei
privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti
locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita'
di finanziamento collettivo;
s) promuove lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte degli
istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, i
cui risultati rende pubblici, anche con modalita' telematiche o
informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca
iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate
alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita'
formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale
Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio;
t) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti
assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali ed esegue
sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b); concede
altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli
106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati,
per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle
arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;
u) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati,
l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a
livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione,
anche turistica, degli itinerari culturali e di eccellenza
paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la
conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali
delle comunita' locali;
v) propone al Direttore generale Musei i provvedimenti di acquisto
a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363.
3. Le Direzioni territoriali delle reti museali costituiscono
centri di costo del centro di responsabilita' «Direzione generale
Musei».
4. Le Direzioni territoriali delle reti museali sono individuate
con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 34:
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
- Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.
- Per l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17.
- Per l'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.
- Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32.
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 14.