Art. 37
Archivi di Stato
1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia
tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione
dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica
fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi, correnti e di
deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere,
anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti
di studio e ricerca.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
possono essere individuati gli Archivi di Stato aventi natura di
uffici dirigenziali di livello non generale.
3. Gli Archivi di Stato che non hanno natura di ufficio
dirigenziale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche.
Note all'art. 37:
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.