Art. 13 
 
Competenze  del  Dipartimento  dell'amministrazione   generale,   del
                       personale e dei servizi 
 
  1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e
dei  servizi  svolge  attivita'  di  supporto  per  il  Ministero  ed
ulteriori servizi, tra cui  gli  approvvigionamenti  delle  pubbliche
amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di  public
procurement,  e  la  gestione  e  lo   sviluppo   della   piattaforma
immateriale nazionale centralizzata  per  la  gestione  giuridica  ed
economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il
modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli  altri
dipartimenti. 
  Il Dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate: 
  a) amministrazione generale,  spese  a  carattere  strumentale  dei
dipartimenti e comuni del  Ministero,  servizi  logistici  e  servizi
comuni del Ministero, ivi compresa  l'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  gestione
delle attivita' e dei sistemi informativi legati  all'amministrazione
generale, alla gestione degli approvvigionamenti  e  della  logistica
sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti; 
  b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti  il  personale
del Ministero, anche in attuazione di norme,  direttive  e  circolari
emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del
fabbisogno  di   personale   del   Ministero,   sentiti   gli   altri
dipartimenti; rappresentanza  unitaria  del  Ministero  nei  rapporti
sindacali e  indirizzo  generale  della  rappresentanza  della  parte
pubblica nell'ambito  della  contrattazione  integrativa  decentrata;
elaborazione ed attuazione delle politiche del personale  e  gestione
delle  risorse  umane;  gestione  delle  attivita'  e   dei   sistemi
informativi legati alla gestione del  personale;  elaborazione  degli
indirizzi metodologici in materia di  rilevazione  ed  analisi  delle
competenze e dei comportamenti anche a  fini  di  valorizzazione  del
capitale umano;  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
  c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle  retribuzioni  per
il personale delle amministrazioni dello Stato e di  altre  pubbliche
amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione  di  altri  assegni
erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini; 
  d)  definizione  delle  specifiche  esigenze  funzionali  e   delle
conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono  essere
assicurate  nell'ambito  dei  sistemi  informativi  trasversali   del
Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per
lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e
sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le  reti
locali e geografiche,  i  servizi  di  posta  elettronica,  eventuali
servizi comuni e generalizzati; attuazione dell'Agenda  digitale,  in
raccordo con gli altri dipartimenti; 
  e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici
competenti per  il  controllo  analogo,  e,  in  materia  di  sistemi
informativi d'intesa con gli altri Dipartimenti,  degli  indirizzi  e
delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con  le
societa' di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del
Programma di razionalizzazione  degli  acquisti;  cura  dei  relativi
rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi  con  la
societa' di cui all'articolo 4, comma 3-bis del citato  decreto-legge
da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo  e  gestione
di sistemi informativi di specifico interesse; 
  f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale:  attua  le
strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in  raccordo
con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e  le  altre  strutture
del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione  del  Portale  internet
del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della  legge
7  giugno  2000,  n.  150;  svolge  le  attivita'  di   comunicazione
istituzionale  esterna  ed  interna;  promuove  la  conoscenza  delle
attivita'  del  Ministero;  coordina  e  gestisce  le   funzioni   di
informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi
e le manifestazioni; cura  le  attivita'  di  customer  satisfaction;
promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi  erogati
dal Ministero; svolge  le  funzioni  di  ufficio  di  statistica  del
Ministero; 
  g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza; 
  h) coordinamento del Tavolo tecnico  dei  soggetti  aggregatori  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n.  89;  supporto  alle  attivita'  nelle  politiche  di
spending  review  con  riferimento   agli   aspetti   relativi   agli
approvvigionamenti pubblici. 
  2.  Il  capo  del  Dipartimento  assicura  il   coordinamento,   la
promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del  personale
del Ministero, la  programmazione  delle  risorse,  la  qualita'  dei
processi  e  dell'organizzazione,  il   coordinamento   del   sistema
informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni
relativi alla gestione delle risorse e  l'integrazione  dei  relativi
sistemi informativi, della comunicazione istituzionale. 
  3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
  a)  Direzione  per  la  razionalizzazione  degli  immobili,   degli
acquisti, della logistica e gli affari generali; 
  b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; 
  c) Direzione del personale; 
  d) Direzione della comunicazione istituzionale; 
  e) Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e a terzi. 
  4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle
materie di competenza degli uffici di cui  al  presente  articolo  e'
assegnato  al  Dipartimento  un  posto   di   funzione   di   livello
dirigenziale generale, anche al fine  di  garantire  le  funzioni  in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
  5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici
di livello dirigenziale non generale nonche' un corpo di ispettori di
livello dirigenziale non generale per le verifiche nelle  materie  di
competenza del Dipartimento. In relazione al contenuto dell'attivita'
da svolgersi, il Capo  Dipartimento  puo'  delegare  ad  una  o  piu'
Direzioni generali del  Dipartimento  la  responsabilita'  funzionale
relativa alle attivita' di uno o  piu'  componenti  del  corpo  degli
ispettori. Le competenze degli uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale sono: coordinamento  e  segreteria  del  capo  Dipartimento,
consulenza giuridico-legale e contenzioso nelle materie di competenza
del   Dipartimento   non   attribuite   alle   direzioni,    sviluppo
organizzativo e analisi dei processi, comunicazione in  raccordo  con
la Direzione di cui al comma 3, lettera d),  controllo  di  gestione,
relazioni sindacali e coordinamento del corpo ispettivo. 
  6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma  3  provvedono,
ciascuno  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni,  per   quanto
riguarda gli eventuali rapporti con  organismi  internazionali  nelle
materie di pertinenza dipartimentale. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Il riferimento al testo  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 3-bis  e  3-ter
          dell'art. 4  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              «Art. 4 (Riduzione di spese, messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche). - (Omissis). 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,
          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A., che, sulla base delle  strategie  di  sviluppo  per
          l'informatica definite dal Ministero dell'economia e  delle
          finanze, di comune intesa tra i capi dei  Dipartimenti,  ai
          fini del  conseguimento  degli  obiettivi  di  controllo  e
          monitoraggio della finanza pubblica e di  razionalizzazione
          ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le
          correlate attivita' di progettazione  tecnica,  sviluppo  e
          conduzione.  Conseguentemente,  la  Sogei  S.p.A.  stipula,
          entro   il   30   giugno   2015,   con   il    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  unitariamente
          per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo  della
          fiscalita', un apposito accordo quadro  non  normativo,  in
          cui,  sulla  base  del  modello  relazionale  definito  dal
          Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
          e operative dei singoli  Dipartimenti  dell'Amministrazione
          economico-finanziaria  e  delle  Agenzie   fiscali,   degli
          obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze  di
          operativita'  della  Sogei  S.p.A.,  sono  disciplinati   i
          servizi  erogati  e  fissati  relativi  costi,   regole   e
          meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
          di cui  al  periodo  precedente  le  singole  articolazioni
          dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
          a loro volta accordi derivati che, sulla base  dei  servizi
          regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano  le
          specifiche prestazioni da  erogare  da  parte  della  Sogei
          S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
          quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra  il
          Ministero  e  la  Sogei  S.p.A.  Al  fine   di   assicurare
          l'esercizio   del   controllo   analogo   il   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          fornisce i necessari elementi informativi  alle  competenti
          articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
          supportare  le  attivita'  di  supervisione,   verifica   e
          monitoraggio della attivita' e della qualita'  dei  servizi
          foniti    dalla    Sogei     S.p.A.     il     Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          si    coordina    con    le    competenti     articolazioni
          dell'Amministrazione   economico-finanziaria.   Nell'ambito
          delle  attivita'  relative  alla  definizione  del  modello
          relazionale,   sono   effettuate   congiuntamente   con   i
          Dipartimenti e le Agenzie le attivita'  di  ricognizione  e
          valutazione   dei   beni    strumentali    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   dei   relativi
          rapporti  contrattuali  in   essere,   propedeutiche   alla
          stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente  comma.
          Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  Sogei
          S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture  informatiche
          di proprieta' del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          sono  conferite  alla  Sogei  S.p.A.,  ferma  restando   la
          facolta'  per  le  strutture  ministeriali  conferenti   di
          fornire indirizzi operativi sulla  gestione  delle  stesse.
          All'acquisto dell'efficacia della  suddetta  operazione  di
          scissione, le disposizioni normative che affidano a  Consip
          S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono
          riferite a Sogei S.p.A. 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi da 2 a 10, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011,  n.  111,  gli  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.  possono
          avere  ad  oggetto  anche  attivita'  di  manutenzione.  La
          medesima societa' svolge, inoltre,  le  attivita'  ad  essa
          affidate con  provvedimenti  amministrativi  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base  di
          apposita  convenzione  disciplinante  i  relativi  rapporti
          nonche' i tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
          attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
          centrale di committenza, per  le  acquisizioni  di  beni  e
          servizi. 
              (Omissis).». 
              - La legge 7 giugno 2000, n.  150  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   9   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art. 9 (Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti  aggregatori  e  prezzi  di  riferimento).  -   1.
          Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti
          di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18  ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture, e' istituito,  senza  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296. 
              2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          richiedono  all'Autorita'   l'iscrizione   all'elenco   dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali di competenza, le convenzioni di cui  all'art.
          26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e
          successive   modificazioni.   L'ambito   territoriale    di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
              2-bis. Nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
          aggregatori  opera  un  Comitato  guida,  disciplinato  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti  dal  medesimo
          decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni  utili
          per  favorire  lo  sviluppo  delle  migliori  pratiche  con
          riferimento alle procedure di cui al comma 3 da  parte  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa  la
          determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
          e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
          e le piccole imprese. I  soggetti  aggregatori  di  cui  ai
          commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di  non
          allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
          una preventiva comunicazione specificamente motivata  sulla
          quale   il   Comitato   guida   puo'   esprimere    proprie
          osservazioni. 
              3. Fermo restando quanto  previsto  all'art.  1,  commi
          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'art. 2, comma 574, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, all'art. 1, comma 7,  all'art.  4,  comma  3-quater  e
          all'art. 15, comma  13,  lettera  d)  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  d'intesa  con
          la  Conferenza  unificata,  sentita  l'Autorita'  nazionale
          anticorruzione, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  sulla
          base di analisi del Tavolo dei soggetti  aggregatori  e  in
          ragione delle risorse messe a  disposizione  ai  sensi  del
          comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi
          nonche'  le  soglie   al   superamento   delle   quali   le
          amministrazioni  statali   centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e  associazioni,
          e gli enti del servizio  sanitario  nazionale  ricorrono  a
          Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di  cui  ai
          commi 1 e 2 per lo svolgimento  delle  relative  procedure.
          Per le categorie di beni e servizi individuate dal  decreto
          di  cui  al  periodo  precedente,   l'Autorita'   nazionale
          anticorruzione non rilascia il codice  identificativo  gara
          (CIG) alle stazioni appaltanti  che,  in  violazione  degli
          adempimenti previsti dal presente comma,  non  ricorrano  a
          Consip S.p.A. o  ad  altro  soggetto  aggregatore.  Con  il
          decreto  di  cui  al   presente   comma   sono,   altresi',
          individuate le relative modalita' di attuazione. 
              3-bis.  Le  amministrazioni   pubbliche   obbligate   a
          ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
          sensi del comma 3  possono  procedere,  qualora  non  siano
          disponibili i  relativi  contratti  di  Consip  Spa  o  dei
          soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2  e  in  caso  di
          motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
          acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata  e
          misura strettamente necessaria. In  tale  caso  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione rilascia il codice  identificativo
          di gara (CIG). 
              4. 
              4-bis. 
              5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica attraverso la razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni e di servizi, le  regioni  costituiscono
          ovvero designano,  entro  il  31  dicembre  2014,  ove  non
          esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto  previsto
          al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
          aggregatori presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
          essere superiore a 35. 
              6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
          restando la facolta' per le regioni di costituire  centrali
          di committenza anche unitamente ad  altre  regioni  secondo
          quanto previsto all'art.  1,  comma  455,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    apposite
          convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti  sulla
          cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'  di  centrale  di
          committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 1, comma 455,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  11  e
          17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n  111,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   a
          partire dal 1°  ottobre  2014,  attraverso  la  banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,  tenendo
          anche conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e
          servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei
          prezzi  di  riferimento   alle   condizioni   di   maggiore
          efficienza di beni e di servizi,  tra  quelli  di  maggiore
          impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica
          amministrazione, nonche' pubblica sul proprio  sito  web  i
          prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni
          per gli acquisti di  tali  beni  e  servizi.  I  prezzi  di
          riferimento  pubblicati  dall'Autorita'  e   dalla   stessa
          aggiornati  entro  il  1°  ottobre  di  ogni   anno,   sono
          utilizzati    per    la    programmazione    dell'attivita'
          contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
          prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
          gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in  tutti  i
          casi in cui non e' presente una  convenzione  stipulata  ai
          sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,
          n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale
          di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale
          prezzo massimo sono nulli. 
              8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
          prezzi di riferimento e' effettuata  sulla  base  dei  dati
          rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno  effettuato  i
          maggiori volumi di acquisto, come  risultanti  dalla  banca
          dati nazionale dei contratti pubblici. 
              8-bis.    Nell'ottica    della    semplificazione     e
          dell'efficientamento  dell'attuazione  dei   programmi   di
          sviluppo cofinanziati con  fondi  dell'Unione  europea,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
          S.p.A., nella sua qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'art. 3, comma 34,  del  decreto  legislativo  12
          aprile  2006,   n.   163,   sulla   base   di   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  per  lo  svolgimento  di
          procedure di gara finalizzate  all'acquisizione,  da  parte
          delle  autorita'  di  gestione,  certificazione   e   audit
          istituite presso le singole  amministrazioni  titolari  dei
          programmi di sviluppo cofinanziati  con  fondi  dell'Unione
          europea, di beni e  di  servizi  strumentali  all'esercizio
          delle relative funzioni. 
              9.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli
          interventi  di  razionalizzazione  della   spesa   mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
          comma 3,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per
          l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e   di   servizi
          destinato  al  finanziamento  delle  attivita'  svolte  dai
          soggetti aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  la
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  20
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Con
          decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
          di cui al  precedente  periodo,  che  tengono  conto  anche
          dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
          ai commi 1  e  2,  delle  indicazioni  del  Comitato  guida
          fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
              10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione  di  cui  all'art.  1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.».