Art. 14 
 
Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
                               servizi 
 
  1. La Direzione per  la  razionalizzazione  degli  immobili,  degli
acquisti, della logistica e gli affari generali  svolge  le  seguenti
funzioni con riguardo a tutto il Ministero: 
    acquisizione, amministrazione, manutenzione,  servizi  di  igiene
ambientale degli immobili  del  Ministero  con  i  relativi  impianti
tecnologici non informatici; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
gestione degli spazi e delle superfici interni ed  esterni;  gestione
del  patrimonio   mobiliare   del   Ministero,   anche   di   rilievo
storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi  di  carattere
generale, del protocollo  e  della  corrispondenza;  coordinamento  e
definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale
in raccordo  con  gli  altri  dipartimenti;  gestione  contabile  del
Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento; gestione
unificata  nelle  materie  comuni  a  piu'  dipartimenti   ai   sensi
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279;
servizio di economato e provveditorato, anche attraverso  il  ricorso
agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi;
cura dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di  cui  al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e  successive  modifiche
ed integrazioni, in materia di Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti; coordinamento dell'attivita'  relativa  all'attuazione  del
progetto di razionalizzazione degli acquisti di  beni  e  servizi  da
parte delle pubbliche  amministrazioni  e  funzioni  di  indirizzo  e
controllo strategico,  compresa  la  gestione  della  piattaforma  di
e-procurement, anche in riferimento al sistema  nazionale  di  public
procurement, nei confronti della societa' dedicata; coordinamento del
Tavolo tecnico soggetti aggregatori in attuazione delle  disposizioni
di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66;
supporto alle attivita' di cui al decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, articolo 49-bis, comma 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  9  agosto  2013,  n.  98,  di  revisione  della   spesa,   per
l'attuazione delle politiche  di  spending  review  per  gli  aspetti
relativi agli approvvigionamenti pubblici;  procedure  di  gara  fino
alla   dichiarazione   di    efficacia    dell'aggiudicazione,    per
l'acquisizione   di   beni   e   servizi    per    il    Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  che
esulano dalle attribuzioni specifiche di altre  Direzioni  e  uffici,
sulla  base  dei  fabbisogni  e  delle   istruttorie   degli   uffici
dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al
sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  dell'articolo
58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. Rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e  degli
uffici centrali e locali ed attuazione  delle  misure  atte  al  loro
soddisfacimento;   coordinamento   delle   attivita'    propedeutiche
finalizzate alla  presa  in  consegna  degli  immobili  degli  uffici
centrali e periferici; razionalizzazione degli immobili e degli spazi
degli uffici centrali e  territoriali;  rapporti  con  l'Agenzia  del
demanio; contenzioso nelle materie di competenza. 
  2. La Direzione dei sistemi informativi e  dell'innovazione  svolge
le seguenti funzioni: 
    definizione  delle  specifiche  esigenze   funzionali   e   delle
conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono  essere
assicurate,  nell'ambito  dei  sistemi  informativi  trasversali  del
Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento  dei
compiti istituzionali  del  Dipartimento,  in  materia  di  acquisti,
logistica, personale,  ed  altri  servizi  dipartimentali;  pagamento
delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato
e  gestione  del  trattamento  economico   per   le   amministrazioni
pubbliche, comunicazione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  dei  dati  aggregati
relativi alla spesa  per  gli  stipendi;  definizione  di  specifiche
modalita' operative per le Ragionerie territoriali  dello  Stato,  da
adottare, nelle materie di competenza della Direzione,  d'intesa  con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in  materia  di
stipendi  per  il  personale  delle  amministrazioni   dello   Stato;
ideazione, sviluppo ed attuazione di  progetti  di  diffusione  delle
tecnologie  informatiche;  definizione,  d'intesa   con   gli   altri
dipartimenti ed in coerenza con le direttive impartite  dagli  uffici
competenti per il controllo analogo, degli indirizzi  e  delle  linee
operative relativamente ai rapporti  Convenzionali  con  la  societa'
dedicata di cui all'articolo 4,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi  informativi  e  cura  dei
relativi rapporti amministrativi; attuazione dell'Agenda digitale  in
raccordo con gli  altri  dipartimenti;  rapporti  con  l'Agenzia  per
l'Italia Digitale; gestione coordinata dei  progetti  e  dei  servizi
relativi ai sistemi  informativi  trasversali  del  Ministero  ed  ai
sistemi  informativi  specifici  per  lo  svolgimento   dei   compiti
istituzionali   del   Dipartimento;   gestione   e   sviluppo   delle
infrastrutture informatiche comuni del  Ministero,  ivi  comprese  le
reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi
di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati. 
  3. La Direzione del  personale  svolge  le  seguenti  funzioni  con
riguardo a tutto il personale del Ministero: 
    elaborazione e definizione delle  politiche  del  personale  alla
luce di modelli innovativi di gestione,  valorizzazione  e  sviluppo,
anche  attraverso  l'implementazione  di  banche  dati  l'ausilio  di
strumenti innovativi in  materia  di  rilevazione  ed  analisi  delle
competenze e dei comportamenti, anche a fini  di  valorizzazione  del
capitale  umano;  verifica  degli  impatti  normativi  ed   economico
finanziari  dei  provvedimenti   di   competenza   della   direzione;
programmazione e dimensionamento degli organici del  Ministero  sulla
base dei fabbisogni rilevati;  selezione,  reclutamento,  formazione,
sviluppo professionale, valutazione  della  performance  riferita  al
personale nonche' organizzazione  delle  competenze;  cessazioni  dal
servizio; procedimenti disciplinari; mobilita', comandi, aspettative,
distacchi  e  fuori  ruolo  del  personale;  trattamento   giuridico,
retributivo  e  previdenziale;  contratti  di  lavoro  del  personale
inquadrato nelle aree funzionali;  istruttoria  per  il  conferimento
degli incarichi dirigenziali,  atti  di  conferimento,  contratti  di
lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; gestione  dei
fondi per la retribuzione di posizione e risultato  dei  dirigenti  e
del fondo risorse decentrate per il personale delle Aree;  attuazione
di  politiche  di  benessere   organizzativo   e   di   conciliazione
vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi  del  livello
di benessere del personale e lo  svolgimento  di  analisi  di  clima;
gestione degli  adempimenti  relativi  alle  denunce  per  infortuni;
conservazione e  gestione  dei  fascicoli  personali,  definizione  e
gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico
del  personale;  rilascio  autorizzazioni  per  lo   svolgimento   di
incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; contenzioso
nelle materie di  competenza  della  direzione  e  rappresentanza  in
giudizio di cui all' articolo 417-bis del codice di procedura civile;
rapporti con la Scuola nazionale di  amministrazione  e  con  Enti  e
altre  scuole  di  formazione  del  personale  pubblico  al  fine  di
garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del  Ministero;
rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento  di
tirocini presso le  strutture  del  Ministero,  con  l'Aran,  con  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e con gli altri  soggetti  nazionali  e  internazionali,
coinvolti nelle materie di competenza. 
  4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura  per  il
Ministero  l'attuazione   della   strategia   di   comunicazione   in
coordinamento con il Portavoce del  Ministro,  i  Dipartimenti  e  le
altre  strutture  del  Ministero.  A  tal  fine  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    sviluppo  e  gestione  delle  iniziative  di  comunicazione   del
Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge  7
giugno 2000, n. 150; elaborazione del piano di comunicazione  annuale
del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000;
coordinamento  dei  progetti  di  comunicazione  interdipartimentali,
assicurandone  l'integrazione  funzionale;  promozione  di   campagne
informative di pubblico interesse; coordinamento e gestione di eventi
e  manifestazioni  del  Dipartimento   e   supporto   ad   eventi   e
manifestazioni  del  Ministero;  sviluppo  di  iniziative   volte   a
promuovere  l'immagine  e  il  rispetto  dell'identita'  visiva   del
Ministero; gestione della biblioteca storica e  delle  iniziative  di
comunicazione ad esse collegate;  sviluppo  e  gestione  del  Portale
internet  del  Ministero  e  della  Intranet;   coordinamento   della
comunicazione interna  del  Ministero;  supporto  alle  attivita'  di
comunicazione istituzionale di Comitati e Commissioni  cui  partecipa
il Ministero; sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il
pubblico. Tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai  sensi
del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33;  monitoraggio  della
qualita' dei servizi e della soddisfazione  dei  cittadini;  studi  e
analisi  di  dati  e  informazioni  sulle   attivita'   di   customer
satisfaction; promozione e  coordinamento  delle  carte  dei  servizi
erogati dal Ministero; svolge le funzioni di  ufficio  di  statistica
del  Ministero  e   provvede   al   coordinamento   dell'informazione
statistica e ai  rapporti  con  l'ISTAT  ed  il  Servizio  statistico
nazionale (SISTAN). 
  5. La Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi
svolge le seguenti funzioni: 
    segreteria del Comitato di verifica per  le  cause  di  servizio;
organizzazione e coordinamento della Commissione medica  superiore  e
delle Commissioni mediche di verifica; emissione ordini di  pagamento
conseguenti a pronunce degli organi della  giustizia  amministrativa,
contabile e tributaria per  violazione  del  termine  ragionevole  di
durata dei processi e su pronunce  di  condanna  emesse  dalla  Corte
europea dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  per
l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali;
riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;
risarcimenti per casi di responsabilita' civile  dei  giudici;  spese
per liti e arbitraggi;  gestione  dei  ruoli  di  spesa  fissa  sugli
indennizzi per soggetti danneggiati da  complicanze  da  vaccinazioni
obbligatorie, da trasfusione di  sangue  ed  emoderivati  e  per  gli
affetti da sindrome da talidomide; gestione dei ruoli fissi di  spesa
per  i  vitalizi  a  favore  delle  vittime  del  terrorismo,   della
criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati;  gestione
delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; servizio  delle
pensioni di guerra; recupero crediti erariali derivanti  da  sentenze
di condanna della Corte  dei  conti  in  materia  di  responsabilita'
amministrativa; sanzioni  alternative  su  condanne  a  carico  delle
stazioni appaltanti; rapporti  con  l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni
della pubblica amministrazione e  Gazzette  Ufficiali;  gestione  del
servizio dei depositi definitivi; segreterie  della  Commissione  per
gli  ex  perseguitati  politici,  antifascisti  e  razziali  e  della
Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei
loro congiunti e  concessione  degli  assegni  vitalizi;  adempimenti
connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge  27  dicembre
2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; adempimenti connessi  al
condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326;
indennizzi per i beni perduti all'estero; definizione  di  specifiche
modalita' operative per le Ragionerie territoriali  dello  Stato,  da
adottare, nelle materie di competenza della  Direzione,  d'intesa  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; contenzioso nelle
materie di competenza; attivita' residuale in materia di procedimenti
sanzionatori  per  irregolarita'  nella  trasmissione  delle  ricette
mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 279 del 1997: 
              «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
              2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le
          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.». 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.   414   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni e' riportato nelle note all'art. 8. 
              - Il testo vigente dell'art. 9 del citato decreto-legge
          n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          23 giugno 2014, n. 89 e' riportato nelle note all'art. 13. 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  2  dell'art.
          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              «Art.  49-bis  (Misure  per  il   rafforzamento   della
          spending review). - (Omissis). 
              2. Ai fini della razionalizzazione della  spesa  e  del
          coordinamento della finanza  pubblica,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo'  nominare  con  proprio
          decreto un Commissario straordinario,  con  il  compito  di
          formulare  indirizzi  e  proposte,   anche   di   carattere
          normativo, nelle materie e per i soggetti di cui  al  comma
          1, terzo periodo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  legge
          finanziaria 2000): 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica.  Ove
          previsto nel bando di gara, le convenzioni  possono  essere
          stipulate con una o piu'  imprese  alle  stesse  condizioni
          contrattuali proposte dal miglior offerente. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 58 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2001): 
              «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi  di  quanto
          previsto dall'art. 26, comma 3,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, per pubbliche  amministrazioni  si  intendono
          quelle definite  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato  art.
          26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi  informatici
          pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  ovvero  di
          altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
          devono indicare, anche al fine  di  tutelare  il  principio
          della libera concorrenza e  dell'apertura  dei  mercati,  i
          limiti massimi dei beni e dei servizi espressi  in  termini
          di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi'  il
          loro periodo di efficacia. 
              2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,
          n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato"  sono
          inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla  locazione
          finanziaria". 
              3. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono  stabiliti  i  criteri  per  la  standardizzazione   e
          l'adeguamento  dei  sistemi   contabili   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e
          telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
          dei fabbisogni. 
              4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono stabiliti i tempi e  le  modalita'  di  pagamento  dei
          corrispettivi relativi alle forniture  di  beni  e  servizi
          nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 
              5. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definite le procedure di scelta del  contraente  e  le
          modalita' di utilizzazione degli strumenti  elettronici  ed
          informatici che le amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          utilizzare ai fini dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,
          assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti,  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e  di  semplificazione
          della procedura. 
              6. Ai fini  della  razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni mobili  durevoli,  gli  stanziamenti  di
          conto  capitale  destinati  a  tale  scopo  possono  essere
          trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          autorizza  la  trasformazione  e  certifica   l'equivalenza
          dell'onere finanziario complessivo.». 
              - Il riferimento al testo del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo del  comma  3-bis  dell'art.  4  del  citato
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e'
          riportato nelle Note all'art. 13. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  417-bis  del
          codice di procedura civile: 
              «Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
          - Nelle controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
          comma dell'art. 413, limitatamente  al  giudizio  di  primo
          grado le amministrazioni stesse possono stare  in  giudizio
          avvalendosi direttamente di propri dipendenti. 
              Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
          fini  della  rappresentanza  e  difesa  in   giudizio,   la
          disposizione di cui al comma precedente  si  applica  salvo
          che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
          vengano in rilievo questioni di massima o  aventi  notevoli
          riflessi economici, determini di assumere  direttamente  la
          trattazione della causa dandone immediata comunicazione  ai
          competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
          al  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   anche   per
          l'eventuale emanazione di  direttive  agli  uffici  per  la
          gestione del contenzioso del lavoro.  In  ogni  altro  caso
          l'Avvocatura  dello  Stato  trasmette   immediatamente,   e
          comunque non oltre  7  giorni  dalla  notifica  degli  atti
          introduttivi,  gli  atti  stessi   ai   competenti   uffici
          dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
          al comma precedente. 
              Gli enti locali, anche al fine di  realizzare  economie
          di    gestione,    possono    utilizzare    le    strutture
          dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno,
          alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al  primo
          comma.». 
              - Il riferimento al testo della legge 7 giugno 2000, n.
          150 e' riportato nelle note all'art. 13. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della citata
          legge n. 150 del 2000: 
              «Art.  11  (Programmi  di  comunicazione).  -   1.   In
          conformita' a quanto previsto dal  capo  I  della  presente
          legge e dall'art. 12 del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dalle
          direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, le amministrazioni statali elaborano  annualmente
          il  programma  delle  iniziative   di   comunicazione   che
          intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo  dei
          progetti di cui all'art. 13, sulla base  delle  indicazioni
          metodologiche  del  Dipartimento   per   l'informazione   e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il
          programma e' trasmesso entro il mese di  novembre  di  ogni
          anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di  comunicazione
          non  previste  dal  programma  possono  essere  promosse  e
          realizzate soltanto per particolari e contingenti  esigenze
          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
              2. Per l'attuazione dei programmi di  comunicazione  il
          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in
          particolare a: 
                a) svolgere funzioni  di  centro  di  orientamento  e
          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della
          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il
          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
                b) sviluppare adeguate attivita'  di  conoscenza  dei
          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le
          amministrazioni; 
                c)  stipulare,   con   i   concessionari   di   spazi
          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              -  La  legge  27  dicembre   2002,   n.   288   recante
          «Provvidenze in favore dei grandi invalidi»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305. 
              -  Il  decreto-legge  30  settembre   2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326 recante «Disposizioni urgenti per favorire  lo
          sviluppo e  per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  ottobre
          2003, n. 229, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 50  del  citato
          decreto-legge   n.   269   del   2003,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e
          delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di
          appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per
          l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di
          farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della
          Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'
          titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno
          richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a
          barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito
          necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale (SSN). 
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'art. 87  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
          riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
          del codice sanitario. 
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
              5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
          dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
          medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
          regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
          connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
          infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
          telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
          malattia all'INPS,  secondo  quanto  previsto  all'art.  1,
          comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
          dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
          trasmissione (336). Ai fini predetti, il parere del  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
          decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma. 
              5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
          ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
          medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12. 
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  successivamente  alla  data  nella
          quale il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione e funzionamento  del  predetto  software.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  nonche'  del
          valore  della  produzione  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. Al relativo  onere,  valutato  in  4
          milioni di euro per l'anno 2004,  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12. 
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
          dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
          relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
          nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
          i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
          del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
          codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
          protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
          erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
          dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
          del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
          essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
          venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
          limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
          provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
          periodi transitori, durante i quali, in caso  di  riscontro
          della  mancata  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della tessera sanitaria con quello  dell'assistito
          riportato sulla ricetta, tale difformita'  non  costituisce
          impedimento   per   l'erogazione   della   prestazione    e
          l'utilizzazione   della   relativa   ricetta   medica    ma
          costituisce anomalia da segnalare tra  i  dati  di  cui  al
          comma 8. 
              8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione della ricetta medica, anche  per  il  tramite
          delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a  tal
          fine individuati dalle strutture di erogazione dei  servizi
          sanitari; il software di cui al comma 5  assicura  che  gli
          stessi dati vengano  rilasciati  ai  programmi  informatici
          ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione  di
          servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al  codice
          fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche   e
          private e  per  le  strutture  di  erogazione  dei  servizi
          sanitari non autorizzate al trattamento del codice  fiscale
          dell'assistito. Il predetto software assicura altresi'  che
          in nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito  possa
          essere raccolto o conservato in ambiente residente,  presso
          le farmacie, pubbliche e private, dopo  la  conferma  della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei  dati  nel
          termine di cui  al  comma  8  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata. 
              8-ter Per le ricette trasmesse nei termini  di  cui  al
          comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi  della  ricetta
          di cui al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
          articolo  e'  punita   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 2 euro per  ogni  ricetta  per  la  quale  la
          violazione si e' verificata. 
              8-quater. L'accertamento della  violazione  di  cui  ai
          commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo  della  Guardia
          di finanza, che trasmette il relativo  rapporto,  ai  sensi
          dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
          per   territorio,   per    i    conseguenti    adempimenti.
          Dell'avvenuta  apertura  del  procedimento  e   della   sua
          conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
          provinciale dei servizi vari,  alla  competente  ragioneria
          provinciale dello Stato. 
              8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le  quali
          non risulta associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,
          rilevato secondo quanto  previsto  dal  presente  articolo,
          l'azienda sanitaria  locale  competente  non  procede  alla
          relativa liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          ricette redatte manualmente dal medico, il  farmacista  non
          e'  responsabile  dalla  mancata  rispondenza  del   codice
          fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'
          esclusivamente  automatiche,  li   inserisce   in   archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
          assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa. 
              10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
          relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
          alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
          aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
          modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
              10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o
          penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal
          quale gli stessi sono tratti. 
              11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52,  comma
          4, lettera a), della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  ai
          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
          per gli anni 2003, 2004 e  2005,  si  considera  rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
              12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabile  le  modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi  di  cui  all'art.  52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
          risorse di cui al comma 12.».