Art. 23
Sondaggi politici ed elettorali
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il regolamento
in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9
dicembre 2010.
2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto,
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum o
comunque relativi al quesito referendario. Tale divieto si estende
anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per
le modalita' di realizzazione e diffusione, possono comunque
influenzare l'elettorato.
3. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere ad una verifica
campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio e alla
corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa
pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le
imprese devono tenere copia delle avvenute modalita' di contatto e di
risposta degli intervistati, nonche' della metodologia e delle serie
storiche utilizzate per consentirne la replicabilita'. In
particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali
dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:
a) la popolazione di riferimento, la lista da cui e' stato
selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unita'
campionarie;
b) rappresentativita' del campione, inclusa l'indicazione del
margine di errore e del livello di confidenza;
c) qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione dei
dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovra'
fornire le seguenti informazioni:
i) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e
la dimensione del campione di ogni sondaggio;
ii) il metodo utilizzato per l'integrazione dei diversi
risultati;
iii) il margine di errore della stima ottenuta con la
combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.
4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il
soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti
attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul
sito web dell'Autorita'.