Art. 17 Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi 1. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. 2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all'art. 15, comma 2, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Un'inadempienza si definisce grave quando gravita', entita' e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioe' il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, e' applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda l'allegato 4). La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del presente decreto comporta di nuovo l'esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell'anno della domanda. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le esclusioni e le revoche di cui al presente comma si applicano anche nei casi di violazioni gravi individuate a norma dell'art. 24, comma 1, lettera d) del presente decreto.