Art. 100 
 
Misure  a  sostegno  delle  universita'  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno  2020  un  fondo  denominato  «
Fondo per le  esigenze  emergenziali  del  sistema  dell'Universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni  di  euro
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita'
e  della  ricerca.  ((Con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  sono  individuati  i  criteri  di
riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo
tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse
al  contributo  di  cui  alla  legge  29  luglio  1991,  n.  243,  le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  gli  enti  di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed  i
collegi universitari di merito accreditati.)) Agli oneri previsti dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  2. I mandati dei  componenti  degli  organi  statutari  degli  Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n.  218,  ad  esclusione  dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica - ISTAT, ((il cui consiglio e' validamente  insediato  con
la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non  integrato,
decade il 31 dicembre 2020,)) sono prorogati,  laddove  scaduti  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  ovvero  in  scadenza
durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare  dello  stato
di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese  le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31  dicembre
2009, n. 213. 
  3. I  soggetti  beneficiari  dei  crediti  agevolati  concessi  dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per  le
Agevolazioni  alla  Ricerca  di  cui  all'articolo  5   del   Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di  imprese  con  sede  o
unita' locali ubicate nel territorio italiano,  possono  beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle  rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un  corrispondente
allungamento della durata dei piani  di  ammortamento.  Il  Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.