Art. 100 Misure a sostegno delle universita' delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.)) Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, ((il cui consiglio e' validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020,)) sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. 3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.