Art. 101 Misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica 1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove. 2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) le attivita' formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita' di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, ((del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attivita' svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b). 4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attivita' formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attivita' di verifica ((dell'apprendimento, nonche')) ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 ((dell'8 agosto)) 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato ((decreto del Presidente della Repubblica)) n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E' conseguentemente differita ((all'11 luglio)) 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonche' quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 ((dell'8 agosto)) 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della ((legge n. 240 del 2010)), restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del ((decreto del Presidente della Repubblica)) n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata ((dell'abilitazione)) scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il 30 settembre 2020. ((6-bis. Le universita' e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo. 6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020.)) 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.