Art. 102 
 
Abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo  e
  ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie 
 
  1. Il conseguimento  della  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
Medicina e Chirurgia  -  Classe  LM/41  abilita  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio  2018,  n.
58. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17,  comma  95,
della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguato  l'ordinamento
didattico della  Classe  LM/41-Medicina  e  Chirurgia,  di  cui  ((al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2007)). Con decreto  rettorale,  in  deroga  alle
procedure di cui all'articolo  11,  commi  1  e  2,  della  legge  19
novembre 1990,  n.  341,  gli  atenei  dispongono  l'adeguamento  dei
regolamenti didattici di ateneo  disciplinanti  gli  ordinamenti  dei
corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina  e  Chirurgia.  Per  gli
studenti che alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
risultino gia' iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta
ferma la facolta' di  concludere  gli  studi,  secondo  l'ordinamento
didattico  previgente,  con  il   conseguimento   del   solo   titolo
accademico. In tal caso resta ferma,  altresi',  la  possibilita'  di
conseguire   successivamente   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui al  comma
2. 
  2. I laureati in Medicina e Chirurgia,  il  cui  tirocinio  non  e'
svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione  dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca n.  58  del  2018,  ((sono  abilitati))  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione
del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001,  n.
445. 
  3.  In  via  di  prima  applicazione,  i  candidati  della  seconda
sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito  il
giudizio di idoneita' nel  corso  del  tirocinio  pratico-valutativo,
svolto  ai  sensi  dell'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ((n. 58 del  2018)),
oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo
2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  n.  445  del  2001,  sono  abilitati   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima
data  continuano  ad  avere  efficacia,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche'  quelle  del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del  2001,  relative  all'organizzazione,  alla  modalita'  di
svolgimento,  di  valutazione  e  di  certificazione  del   tirocinio
pratico-valutativo. 
  5. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle lauree  nelle  professioni  sanitarie  (L/SNT/2),  (L/SNT/3)  e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la  prova
pratica  puo'  svolgersi,  previa  certificazione  delle   competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi
corsi di studio, secondo le indicazioni  di  cui  al  punto  2  della
circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  ((6)). Per la durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva  2005/36/CE  ((del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre  2005,))  di  una
qualifica professionale per l'esercizio di una professione  sanitaria
di cui all'articolo 1 della ((legge 1° febbraio 2006,  n.  43,))  sia
subordinato allo svolgimento di una  prova  compensativa,  la  stessa
puo' essere svolta con modalita' a distanza e la prova  pratica  puo'
svolgersi con le modalita' di cui al  punto  2  della  circolare  del
Ministero   della   salute   e   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.  E'  abrogato
l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.