Art. 103 
 
Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
                degli atti amministrativi in scadenza 
 
  1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche
amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche
sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio
significativo previste dall'ordinamento. 
  ((1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi'
applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e
alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di  notificazione  dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi
giurisdizionali. 
  2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31
luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle
segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo
termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione
dello stato di emergenza. 
  2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro
atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n.
1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  2-ter. Nei contratti tra privati, in  corso  di  validita'  dal  31
gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione
di lavori edili di qualsiasi natura,  i  termini  di  inizio  e  fine
lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata  della
proroga di cui al comma 2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione
contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori
eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 
  2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi
conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020.  Sono  prorogati
fino al medesimo termine anche: 
    a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da
studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro
subordinato non stagionale; 
    b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    c) i documenti di viaggio di  cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale,
di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286; 
    e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento
familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    f) la validita' dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi
particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card,
trasferimenti infrasocietari. 
  2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si  applicano
anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,  26,  30,
39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Il
presente comma si applica anche alle richieste di conversione.)) 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e
dei  decreti-legge  ((23  febbraio  2020,  n.  6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,  n.
19)), nonche' dei relativi decreti di attuazione. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da
ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati. 
  5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale
di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti
alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
  6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al ((1° settembre 2020. 
  6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti  ingiuntivi
emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal  23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. Per il  medesimo  periodo  e'  sospeso  il  termine  di  cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))