((Art. 103 bis 
 
Proroga della  scadenza  delle  certificazioni  e  dei  collaudi  dei
                           motopescherecci 
 
  1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti
alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle
Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti,  in  scadenza
in data successiva al 30  gennaio  2020  e  fino  alla  data  del  30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla  data  del
31  agosto  2020,  in  deroga  all'articolo  328  del  codice   della
navigazione,  tutti  i   contratti   di   arruolamento   dei   membri
dell'equipaggio o  del  personale  dei  servizi  ausiliari  di  bordo
vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da
un suo procuratore nelle forme di cui  all'articolo  329  del  codice
della  navigazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  procedere   alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo  357,  comma  3,
del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della   navigazione
(Navigazione marittima), di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.))