Art. 105 
 
              Ulteriori misure per il settore agricolo 
 
  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, le parole  «  quarto  grado  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « sesto grado ». Agli oneri derivanti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  ((1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi
titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli
organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti
delegati, e'  consentito  lo  spostamento  scadenzato  in  un  comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano  al  fine  di
dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad  ogni  altra
attivita' ad esse connessa, disposte dai provvedimenti  di  emergenza
fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214. 
  1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore,  a  qualsiasi
titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da
tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente  si  trovano  per
provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine  di
evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura. 
  1-quater. L'attuazione delle misure e delle  attivita'  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei  casi  di  comprovate
esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
22 marzo 2020. 
  1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio  1994,  n.  97,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    « 3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche
a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate
nelle  zone  montane.  Conseguentemente  tali   soggetti   non   sono
considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».))