Art. 106 
 
                   Norme in materia di svolgimento 
                 delle assemblee di societa' ed enti 
 
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo  comma,
e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata  entro  centottanta  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio. 
  2.  Con  l'avviso  di  convocazione  delle  assemblee  ordinarie  o
straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita  per
azioni,  le  societa'  a  responsabilita'   limitata,   le   societa'
cooperative e le mutue  assicuratrici  possono  prevedere,  anche  in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione  del  voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento  all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione;  le  predette  societa'  possono
altresi' prevedere che l'assemblea si svolga,  anche  esclusivamente,
mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,  quarto  comma,  e  2538,
sesto comma, ((del codice civile,)) senza in ogni caso la  necessita'
che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,  il  presidente,  il
segretario o il notaio. 
  3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  possono,   inoltre,
consentire, anche in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2479,
quarto  comma,  del  codice  civile  e  alle   diverse   disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto. 
  4.  Le  societa'  con  azioni  quotate  possono  designare  per  le
assemblee  ordinarie  o  straordinarie  il  rappresentante   previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, anche  ove  lo  statuto  disponga  diversamente.  Le  medesime
societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di  convocazione  che
l'intervento  in  assemblea  si  svolga  esclusivamente  tramite   il
rappresentante designato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del
decreto  legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58;   al   predetto
rappresentante designato possono essere  conferite  anche  deleghe  o
subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art.  135-undecies,  comma  4,
del medesimo decreto. 
  5.  Il  comma  4  si  applica  anche  alle  societa'  ammesse  alla
negoziazione su un  sistema  multilaterale  di  negoziazione  e  alle
societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 
  6. Le banche popolari, e  le  banche  di  credito  cooperativo,  le
societa' cooperative  e  le  mutue  assicuratrici,  anche  in  deroga
all'articolo  150-bis,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del  codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al  numero
di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare  per
le assemblee ordinarie o  straordinarie  il  rappresentante  previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58. ((Le medesime banche,  societa'  e  mutue))  possono  altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento  in  assemblea
si  svolga  esclusivamente   tramite   il   predetto   rappresentante
designato. Non si  applica  l'articolo  135-undecies,  comma  5,  del
decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  termine  per  il
conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  fissato  al  secondo
giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data,  se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza della epidemia da COVID-19. 
  8. Per le societa' a controllo  pubblico  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,
l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  ha
luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  ((8-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
alle associazioni  e  alle  fondazioni  diverse  dagli  enti  di  cui
all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117.))