((Art. 107 bis 
 
                Scaglionamento di avvisi di pagamento 
                    e norme sulle entrate locali 
 
  1. A decorrere dal rendiconto 2020 e  dal  bilancio  di  previsione
2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011,  n.  118,  possono  calcolare  il  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato
di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione  calcolando
la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con  i  dati
del 2019 in luogo di quelli del 2020.))