Art. 108 
 
       Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
30 giugno 2020, al fine di  assicurare  l'adozione  delle  misure  di
prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del  servizio  postale  e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del  servizio
postale relativo agli invii raccomandati,  agli  invii  assicurati  e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo  3,  comma  2  del
decreto legislativo 22 luglio 1999  n.  261,  gli  operatori  postali
procedono  alla  consegna  dei  suddetti  invii  e  pacchi   mediante
preventivo accertamento della presenza del destinatario o di  persona
abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma ((e  con  successiva
immissione  dell'invio   o   del   pacco))   nella   cassetta   della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano
o  in  altro  luogo,   presso   il   medesimo   indirizzo,   indicato
contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
La firma e' apposta dall'operatore postale sui documenti di  consegna
in cui e' attestata anche la suddetta modalita' di recapito. 
  ((1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di  notificazione  a  mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, gli operatori postali  procedono  alla  consegna  delle
suddette notificazioni con la procedura ordinaria  di  firma  di  cui
all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890,  oppure  con  il
deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata
o altro atto che necessita  di  firma  per  la  consegna.  Il  ritiro
avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso  di  ricevimento.
La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal
30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione  di
cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo  in
esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.)) 
  2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19
e  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  con   il
costante incremento dei casi su tutto  il  territorio  nazionale,  al
fine  di  consentire  il  rispetto  delle  norme   igienico-sanitarie
previste dalla vigente normativa volte  a  contenere  il  diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la  somma
di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31
maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e'  effettuato  entro
30 giorni dalla contestazione o notificazione  della  violazione.  La
misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  qualora  siano  previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive.