Art. 109 
 
            Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza 
                  a fronte dell'emergenza COVID-19 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota  libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma  6,  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  ferme  restando  le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti  connesse  con
l'emergenza in corso. 
  ((1-bis. Al fine di anticipare la possibilita'  di  utilizzo  della
quota   libera   dell'avanzo   di   amministrazione   in    relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni  e  le  province
autonome  per  l'anno  2020  possono  utilizzare  la   quota   libera
dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo
l'approvazione da parte della  Giunta  regionale  o  provinciale  del
rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di  parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  e  della
successiva  approvazione  del  rendiconto  da  parte  del   Consiglio
regionale o provinciale. 
  1-ter. In  sede  di  approvazione  del  rendiconto  2019  da  parte
dell'organo esecutivo, gli enti di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  autorizzati  allo  svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che  ciascun  ente
individua, riferite ad interventi conclusi o  gia'  finanziati  negli
anni precedenti con risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le
risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione  statale
o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun  ente
per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema  economico
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.)) 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita'  di
utilizzo della quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorita' relative alla copertura  dei  debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di  bilancio,  gli
enti locali, limitatamente all'esercizio  finanziario  2020,  possono
utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di  amministrazione  per  il
finanziamento di spese correnti connesse con  l'emergenza  in  corso.
((L'utilizzo  della  quota  libera  dell'avanzo  di  cui  al  periodo
precedente   e'   autorizzato,   anche   nel   corso   dell'esercizio
provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2019 e  l'organo  di  revisione  ne
abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo  239,  comma  1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267.)) Agli stessi fini e fermo  restando  il  rispetto  del
principio di equilibrio di bilancio, gli enti  locali,  limitatamente
all'esercizio   finanziario   2020,   possono    utilizzare,    anche
integralmente, per il finanziamento  delle  spese  correnti  connesse
all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  fatta  eccezione  per  le
sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del  medesimo  testo
unico. 
  ((2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in  deroga  all'articolo
51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
    a)  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione  possono  essere
adottate dall'organo  esecutivo  in  via  di  urgenza  opportunamente
motivata, salva ratifica con legge, a pena  di  decadenza,  da  parte
dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni  e  comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in  corso  se  a  tale  data  non  sia
scaduto il predetto termine; 
    b) in caso di mancata o parziale ratifica  del  provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata.))