Art. 111 
 
Sospensione quota capitale ((dei prestiti concessi alle  regioni))  a
                          statuto ordinario 
 
  1. Le regioni a statuto ordinario  sospendono  il  pagamento  delle
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi  dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a. trasferiti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del  decreto-  legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,  n.  326.  Le  quote  capitale  annuali  sospese  sono
rimborsate nell'anno successivo a quello di  conclusione  di  ciascun
piano di ammortamento contrattuale. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato,  previa
apposita  variazione  di  bilancio  da  ((approvare  da  parte  della
Giunta))  in  via  amministrativa,  per  le  finalita'  di   rilancio
dell'economia e per il  sostegno  ai  ((settori  economici))  colpiti
dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni  di  cui
al presente decreto. 
  3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
((della legge)) 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato
Regioni, possono essere  ceduti  spazi  finanziari  finalizzati  agli
investimenti alle Regioni maggiormente colpite. 
  4.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2  e  3,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. 
  ((4-bis.  Il  disavanzo  di  amministrazione  degli  enti  di   cui
all'articolo 2 del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al  bilancio,  determinato  dall'anticipo  delle  attivita'
previste  nel  relativo  piano  di   rientro   riguardanti   maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  puo'  non  essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.)) 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno  2020,  pari  a  4,3
milioni di euro e a 338,9 milioni ((di euro))  in  termini  di  saldo
netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.